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GSE ottiene conferma della decadenza dagli incentivi fotovoltaici contro PV Italy One


Pubblicato il: 10/10/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato PV Italy One S.r.l. Gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno assistito GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 7760/2025 (ricorso n. 7884/2023), pubblicata il 3 ottobre 2025, si è pronunciato sull'appello proposto da PV Italy One S.r.l. contro GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in relazione al provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico (n. 795172 – cabina 7) sito nel Comune di Fano.

L’origine della vicenda riguarda un impianto, autorizzato nel 2010, originariamente unico e successivamente suddiviso in più "piccoli impianti" ai fini dell'accesso diretto agli incentivi previsti dal Quarto Conto Energia, a seguito della mancata ammissione al Registro dei grandi impianti.

Il GSE, nel 2017, riscontrando il frazionamento in violazione della normativa, ha disposto la decadenza dagli incentivi e la restituzione delle somme già erogate, contestando un'artificiosa divisione volta a beneficiare indebitamente del regime più favorevole previsto per i piccoli impianti. La pronuncia del Tar Lazio (sentenza n. 12959/2023) aveva già rigettato il ricorso originario di PV Italy One, riconoscendo la sussistenza dell’artato frazionamento e confermando la legittimità dell’operato del GSE.

Il Tar, ritenendo infondati i motivi di impugnazione, aveva evidenziato che rilevava la localizzazione sulla medesima particella catastale (o particelle contigue) e la riconducibilità a un unico soggetto responsabile, così come previsto dall’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. Nel giudizio d’appello PV Italy One ha contestato la ricostruzione della fattispecie, insistendo sul fatto che gli impianti erano installati su diversi subalterni e che il GSE avrebbe erroneamente applicato il principio del divieto di frazionamento, oltre a lamentare la natura di autotutela tardiva del provvedimento e l’applicazione di norme non pertinenti alla propria situazione.

Il Consiglio di Stato ha passato in rassegna la disciplina del Quarto Conto Energia e la relativa giurisprudenza sulla nozione di frazionamento illecito: la normativa mira a evitare un uso elusivo degli incentivi per piccoli impianti da parte di soggetti che, tramite divisioni solo formali, ottengano benefici destinati a impianti di dimensioni realmente maggiori.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi tipici della violazione: unicità del soggetto, ubicazione degli impianti su particella identica o contigua, contestualità delle richieste e identità della cabina di connessione. Tra gli elementi giuridici decisivi figurano l’interpretazione dell’art. 12, comma 5, del D.M. 2011 e la rilevanza preminente della particella catastale rispetto ai subalterni, il divieto di abuso del diritto in tema di incentivi pubblici, nonché il carattere vincolato e doveroso del potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi laddove vengano meno i presupposti oggettivi.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’assenza di intento fraudolento penalmente rilevante non escluda la violazione della disciplina amministrativa. La sentenza respinge l’appello di PV Italy One in toto, confermando la decadenza dell’impianto dagli incentivi e la conseguente restituzione degli importi già percepiti. Non sono previste condanne alle spese, che vengono compensate in ragione della complessità e peculiarità della controversia.