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Gse vince il contenzioso con Olon su incentivi alla cogenerazione


Pubblicato il: 10/9/2025

Gli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Simone Abellonio hanno assistito Olon S.p.A. gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7775/2025, ha rigettato l’appello proposto da Olon S.p.A. contro Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., relativo al diniego del riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e all’accesso ai correlati incentivi per il proprio impianto sito a Settimo Torinese. La controversia verte sul provvedimento GSE del 1 dicembre 2015 (riferito alla produzione 2014) e sui successivi provvedimenti relativi agli anni 2015 e 2016, sotto il fascicolo n. 6224/2023 RG.

Olon S.p.A. aveva installato nel 2013 una nuova unità di cogenerazione (G3) in un impianto già dotato di turbopompe e turbine a vapore. La società aveva presentato richiesta di riconoscimento della qualifica CAR per l’unità G3, sostenendo che si trattava di una “nuova unità” dotata di autonomia funzionale, elemento che avrebbe dovuto garantire sia il riconoscimento della qualifica sia l’accesso agli incentivi (certificati bianchi) secondo la normativa vigente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva già respinto il ricorso di Olon, ritenendo che la richiesta di CAR riguardasse l’intero impianto esistente e non una nuova unità autonoma e che, soprattutto per l’anno 2014, la mancata qualifica dipendesse anche da errori nel metodo di misurazione del risparmio energetico. Il diniego aveva riguardato sia il riconoscimento della qualifica sia la domanda per i certificati bianchi, considerati non conseguenti in modo automatico.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, non vi erano motivi per discostarsi dalla sentenza di primo grado. È stato accertato che l’unità G3 non costituiva una nuova unità autonoma ma rappresentava un potenziamento dell’impianto preesistente, perdendo così i requisiti necessari per la qualifica CAR ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, e che la misurazione delle prestazioni energetiche non aveva rispettato le linee guida ministeriali nel 2014. Per gli anni successivi il riconoscimento della qualifica è avvenuto solo in virtù di adeguamenti tecnici e delle modalità di calcolo del risparmio energetico.

La decisione ha quindi confermato la legittimità del diniego opposto dal GSE e la non spettanza degli incentivi richiesti da Olon S.p.A. per l’anno 2014, chiarendo anche la portata dell’art. 56 del d.l. 76/2020, la cui applicazione non era retroattiva nei giudizi definiti. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.