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GSE ottiene conferma del diniego sui certificati per cogenerazione


Pubblicato il: 10/10/2025

Gli avvocati Laura Formentin e Gianni Maria Saracco hanno assistito Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l.; gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A..

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 6919 del 2023, promosso da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., avverso la sentenza del TAR Lazio n. 3690/2023. Oggetto della controversia era il diniego, da parte del GSE, del riconoscimento come "cogenerativa ad alto rendimento" (CAR) di varie unità di teleriscaldamento, con conseguente esclusione dalle agevolazioni previste dal d.m. 5 settembre 2011.

La società Metan Alpi aveva inoltrato nel 2016 richiesta al GSE per il riconoscimento di status CAR in relazione a cinque impianti siti a Sestriere, presentando istanza di valutazione preliminare volta ad accertare i requisiti tecnici necessari per ottenere le agevolazioni. Dopo vari scambi documentali e richieste di integrazioni, il GSE aveva negato il riconoscimento CAR, ritenendo non sufficienti sia la documentazione, sia l’aver effettuato le sostituzioni dei componenti principali con modalità non contestuali.

Il ricorso di Metan Alpi contro il diniego era stato dichiarato inammissibile dal TAR Lazio, poiché la società non aveva impugnato uno dei due motivi adottati dal GSE per il rigetto—ovvero quello relativo alla metodologia di misurazione dell’energia—motivo sufficiente di per sé a giustificare il diniego.

Il Consiglio di Stato ha analizzato i motivi di appello, soffermandosi sul fatto che il diniego del GSE poggiava su due ragioni autonome: la mancata dimostrazione della contestualità degli interventi di rifacimento e la metodologia di misurazione dell’energia elettrica. Secondo il Collegio, la società avrebbe dovuto contestare entrambe le motivazioni del rigetto, poiché anche l’eventuale accoglimento della censura sul rifacimento non avrebbe sanato la carenza sulla misurazione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in base al d.m. 5 settembre 2011, il rifacimento dei principali componenti deve avvenire contestualmente per consentire l’accesso ai benefici previsti per la cogenerazione ad alto rendimento. Nel caso di specie, gli interventi erano stati invece realizzati in momenti distinti.

La decisione del Consiglio di Stato si è fondata sulla necessità che le motivazioni autonome del provvedimento amministrativo vengano entrambe impugnate, e sulla rigorosa interpretazione della disciplina sui requisiti dei rifacimenti a fini CAR. È stata altresì ritenuta corretta la valutazione tecnica del GSE in ordine alla non idoneità del metodo indiretto di misurazione proposto dalla società.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Metan Alpi, condannandola al rimborso delle spese del grado, quantificate in 5.000 euro oltre accessori. La pronuncia conferma dunque il diniego dell’accesso ai benefici per cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente.