Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Ministero della Giustizia ottiene la conferma sul diniego della revisione prezzi a Sirio


Pubblicato il: 10/13/2025

L’avvocato Luca Tozzi ha assistito Sirio S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7779/2025 (ricorso n. 7458/2024), ha deciso sull’appello proposto da Sirio S.r.l. contro il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale Lazio Abruzzo Molise, in relazione alla revisione dei prezzi all’interno di un appalto per il servizio vitto destinato ai detenuti.

La sentenza oggetto dell’impugnazione era la n. 13645/2024 del TAR Lazio. La vicenda trae origine dall’appalto aggiudicato da Sirio S.r.l., relativo al servizio di vitto per detenuti presso il PRAP Lazio, Abruzzo e Molise (Lotto n. 48 - Abruzzo Molise 6 – CIG 8959312227), con esecuzione anticipata dal 16 maggio 2022 e stipula contrattuale il 22 luglio 2022.

Successivamente, l’aggiudicazione veniva annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6820 del 2023 a favore di altro operatore, mentre Sirio presentava istanza di revisione prezzi, respinta dall’amministrazione con i provvedimenti impugnati di agosto e dicembre 2023.

Il TAR, con la sentenza sopra richiamata, aveva rigettato il ricorso di Sirio. Sirio S.r.l. ha affidato l’appello a una serie articolata di censure, contestando la mancata revisione dei prezzi di appalto in mancanza di una specifica clausola contrattuale, l’errato riferimento da parte dell’amministrazione ad un diverso intervallo temporale per la valutazione dell’adeguatezza della richiesta, nonché l’omessa considerazione di indici ISTAT ritenuti impropri.

Inoltre, Sirio censurava la decisione di primo grado anche sotto il profilo della mancata applicazione delle previsioni generali in tema di revisione ed equità contrattuale, contestando la disparità di trattamento rispetto agli operatori destinatari di una disciplina più recente favorevole alla revisione automatica dei corrispettivi contrattuali.

Il Consiglio di Stato, nel ricostruire i passaggi che hanno condotto al contenzioso attuale, ha ripercorso tutta la vicenda delle istanze di modifica, dei dinieghi dell’amministrazione e del rigetto in primo grado, affrontando singolarmente i dieci motivi di appello proposti dalla società appellante. Sotto il profilo giuridico, la pronuncia richiama la più recente giurisprudenza della stessa sezione (sentenza n. 9212/2024), ribadendo che nell’ambito dei contratti pubblici disciplinati dal d.lgs. 50/2016 la revisione dei prezzi è consentita solo se espressamente prevista in clausole chiare e precise nei documenti di gara. Non è possibile, in assenza di tale clausola, invocare il riequilibrio automatico ai sensi di indici ISTAT, di disposizioni emergenziali per eventi straordinari (come il Covid-19), o di nuove previsioni normative senza efficacia retroattiva.

Contestualmente, viene negata l’applicabilità del principio di inserzione automatica della clausola revisionale in difetto di una norma imperativa, e si sottolinea come l’art. 1467 c.c. preveda solo il rimedio risolutorio per eccessiva onerosità sopravvenuta e non un obbligo generalizzato di rinegoziazione. Il Consiglio di Stato respinge tutte le censure proposte da Sirio confermando la sentenza di primo grado. In assenza di una specifica clausola revisionale non può essere imposto all’amministrazione di dar luogo ad attività istruttoria o al riconoscimento di una revisione prezzi su istanza dell’appaltatore. Non sussiste disparità di trattamento nei confronti di operatori ai quali viene applicata la disciplina vigente ratione temporis né alcuna lesione ai principi costituzionali invocati.

Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha pertanto definitivamente respinto l’appello di Sirio S.r.l., confermando la piena legittimità del diniego amministrativo. Sirio è stata condannata al pagamento delle spese processuali, pari a 4.000 euro oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite.