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Prosciuttificio Leonardi vince sull’improcedibilità nel contenzioso sulle etichette alimentari


Pubblicato il: 10/13/2025

Gli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini hanno assistito Prosciuttificio Leonardi S.r.l..

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato con la sentenza n. 7781/2025 (ricorso n. 6530/2023) sul contenzioso amministrativo instaurato da Prosciuttificio Leonardi S.r.l., rappresentata dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, contro il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e i Carabinieri Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare. In oggetto, l'impugnazione della sentenza del TAR Lazio n. 7022/2023 relativa al sequestro e al successivo dissequestro di generi alimentari del prosciuttificio, con particolare riferimento a questioni di etichettatura e utilizzo di denominazioni tipiche come "Modena" nelle denominazioni di vendita.

La controversia trae origine dal sequestro di prodotti alimentari disposta dall’amministrazione in virtù della presunta violazione dell’art. 13 del reg. CE n. 1152/2012 e del D.lgs. n. 297/2004, per il presunto uso indebito della dicitura "CULATTA DI MODENA" nelle etichette, ritenuto evocativo della D.O.P. "Prosciutto di Modena". Il Ministero aveva ordinato il dissequestro, subordinandolo alla rimozione o copertura delle etichette contestate, misura impugnata dalla società produttrice.

In primo grado, il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso di Prosciuttificio Leonardi, ritenendo legittima la prescrizione ministeriale e la giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR aveva evidenziato la natura di misura cautelare degli atti impugnati e respinto le censure articolate dalla società circa eccesso di potere, difetto di contraddittorio, violazione del principio di legittimo affidamento, e erronea applicazione della normativa UE sulle denominazioni protette.

Nel corso del giudizio d’appello, la società ha chiesto la riforma integrale della sentenza, prospettando tra l’altro violazioni procedurali e sostanziali nella fase amministrativa e nella motivazione, nonché l’errato riferimento all’evocazione di toponimi come "Modena" e "Parma" nelle denominazioni dei prodotti. Nel frattempo, però, il Collegio ha rilevato d’ufficio il sopravvenuto difetto di interesse della società appellante, considerato che le prescrizioni oggetto di contestazione riguardavano unicamente prodotti oramai venduti, deperiti o comunque non più nella disponibilità della società.

Decisivi nell’esito della controversia sono stati l’accertamento sul contenuto e i limiti delle prescrizioni ministeriali (limitate ai soli prodotti oggetto del sequestro e non ad atti con efficacia generale), nonché la verifica della perdita di interesse attuale e concreto della parte ricorrente all’annullamento del provvedimento, alla luce della scadenza e impossibilità di ricavarne un’utilità per il futuro. La Sezione ha inoltre evidenziato che, qualora l’amministrazione intendesse in futuro adottare prescrizioni di carattere generale o altre sanzioni accessorie, la società avrebbe comunque modo di opporsi in quella sede attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla legge.

Con la sentenza odierna, il Consiglio di Stato in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti. Questa decisione comporta l’impossibilità di ottenere un sindacato sul merito della legittimità delle prescrizioni sulle etichette oggetto del provvedimento impugnato, ma non pregiudica le possibilità di tutela della società per future iniziative amministrative in materia.