Engie Servizi confermata nel servizio energia per Università Politecnica delle Marche
Pubblicato il: 10/13/2025
Gli Avvocati Marcello Clarich e Giuliano Fonderico hanno assistito Engie Servizi s.p.a. Gli Avvocati Mauro Pisapia e Giulio Enrico Sironi hanno rappresentato Getec Italia s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha definitivamente posto fine alla controversia che ha visto opporsi Getec Italia s.p.a., Engie Servizi s.p.a., Università Politecnica delle Marche e Consip s.p.a., nell’ambito del ricorso n. 4185/2025, pubblicando la sentenza n. 7786/2025 il 6 ottobre 2025. Oggetto della disputa era l’affidamento del servizio integrato energia da parte dell’Università Politecnica delle Marche.
La vicenda trae origine dalla rinegoziazione contrattuale che, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, l’Università ha avviato con Getec, storica aggiudicataria del servizio in forza del contratto Consip SIE Edizione 3. Parallelamente, la nuova convenzione Consip SIE Edizione 4 (Lotto 10) ha coinvolto Engie Servizi quale nuovo potenziale affidatario. Gli esiti di questa rinegoziazione sono stati oggetto di un complesso percorso giudiziario, incentrato sulla legittimità delle scelte dell’Università e sulla coerenza con il quadro normativo sulle convenzioni Consip.
Nel primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sent. n. 106/2025), Getec aveva sollevato diverse contestazioni sulla procedura di affidamento a Engie, lamentando violazioni di norme sulle adesioni alle convenzioni Consip, presunti vizi istruttori, e la qualificazione di investimenti sull’efficientamento non correttamente attribuiti a Getec.
In particolare, si dibatteva sull’inserimento di servizi aggiuntivi da parte di Engie, sulla modalità dell’efficientamento energetico sugli edifici e sulla qualificazione delle installazioni fotovoltaiche.
Il TAR aveva respinto il ricorso argomentando, tra l’altro, sull’incomparabilità tecnica e giuridica tra le offerte Getec ed Engie (redatte su basi normative e tecniche diverse), sulla corretta inclusione dei servizi integrativi e sulla non imputabilità civile dei rimborsi per investimenti a questa sede giurisdizionale. Getec ha quindi impugnato tale pronuncia innanzi al Consiglio di Stato.
Nell’esame in appello, il Consiglio di Stato ha confermato che le università sono obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzioni Consip salvo eccezioni tassative, non ravvisabili nel caso concreto. Le offerte Getec ed Engie risultavano tecnicamente e giuridicamente non comparabili, e la procedura di rinegoziazione non era più percorribile poiché il rapporto contrattuale con Getec era già cessato. Il consesso ha inoltre rimarcato che la quantificazione dei rimborsi per investimenti realizzati da Getec è materia di competenza del giudice ordinario.
Dal punto di vista giuridico, il Consiglio ha valorizzato la legittimità degli “aggiustamenti ed estensioni” nel passaggio dalle convenzioni quadro ai contratti attuativi, purché non sostanziali e senza rilievo economico significativo, e che le contestate prestazioni aggiuntive di Engie erano analoghe a quelle già precedentemente integrate da Getec nei propri PTE, oltre che prive di oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Fondamentale è stata la lettura funzionale delle clausole contrattuali, che consentono interventi centralizzati sugli edifici anche quando le ricadute in termini di efficientamento energetico si distribuiscano su più immobili.
La decisione del Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello principale di Getec, confermando la correttezza dell’affidamento a Engie Servizi e dichiarando improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale di Engie stessa. Le spese sono state interamente compensate tra le parti, e resta a carico di ciascuna il contributo unificato per il proprio rispettivo appello. La sentenza sancisce la piena legittimità della scelta dell’Università Politecnica delle Marche di affidare il servizio energia a Engie Servizi, per una durata di sei anni e secondo condizioni conformi al regime delle convenzioni Consip.

