Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Coral vince sulla proroga onerosa delle concessioni Bingo


Pubblicato il: 10/13/2025

L'avvocato Alessandro Dagnino ha assistito Coral S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7787/2025 (RG 5423/2022), si è pronunciato sull'appello proposto da Coral S.r.l., concessionaria per l'esercizio del gioco Bingo, contro il Ministero dell'economia e delle finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il ricorso mirava all’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (prot. n. 2115 dell’8 gennaio 2018) che innalzava il canone mensile per le concessioni in regime di proroga tecnica, ai sensi della l. 205/2017. Hanno partecipato al giudizio, come parti intervenienti, alcuni dipendenti Coral e le società Partenopea S.r.l. e Apulia S.r.l., concessionarie anch’esse nel medesimo settore.

La questione prende origine dalle modifiche normative che, dal 2013 in avanti, hanno trasformato la natura delle concessioni Bingo, imponendo un canone annuale via via più oneroso in regime di proroga tecnica. Coral contestava l’aumento progressivo del canone, la reiterazione delle proroghe e le restrizioni imposte (tra cui il divieto di trasferimento dei locali e la subordinazione alla proroga per l'accesso a future gare), sostenendo che tali misure violassero i principi europei in materia di concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, insieme al legittimo affidamento e alla libertà di iniziativa economica.

Il percorso giudiziario ha visto un primo rigetto da parte del TAR Lazio (sent. n. 13046/2021), che aveva confermato la legittimità della normativa interna anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

In appello, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rimesso la questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’UE (causa C-730/22), che con sentenza del 20 marzo 2025 ha precisato come la direttiva 2014/23/UE osti a modifiche unilaterali delle concessioni da parte del legislatore nazionale dopo la loro aggiudicazione, laddove tali modifiche non rientrino nelle ipotesi tassative della direttiva.

Il Consiglio di Stato, accogliendo in parte l’appello, ha chiarito che la disciplina italiana di proroga automatica e onerosità imposta dal 2017 viola il diritto dell’Unione, poiché la modifica delle condizioni economiche e operative delle concessioni attuata per legge non trova riscontro nelle ipotesi di deroga previste dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE.

L’aumento del canone forfettario, il mantenimento del divieto di trasferimento e l’obbligo di adesione alla proroga per accedere alle gare future rappresentano, nel loro insieme, una modifica sostanziale della concessione, preclusa dalla disciplina UE se non seguita da nuova gara.

Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà rideterminare l’importo del canone, ora qualificato come indennità di occupazione, sulla base del fatturato effettivo dei singoli concessionari e non più in modo forfettario. Ha altresì indicato che, nelle more della nuova determinazione, potranno essere adottati provvedimenti temporanei e provvisori per assicurare equilibrio tra vantaggi e svantaggi per le parti. Tuttavia, la decisione ha escluso qualsiasi diritto al ristoro per le conseguenze economico-finanziarie indirettamente collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, chiarendo che l’obiettivo della sentenza è solo quello di assicurare la legalità e la correttezza del regime delle concessioni rispetto alle norme UE.

La decisione comporta quindi l’annullamento della nota prot. n. 2115/2018 e l’obbligo per l’amministrazione di rivedere la disciplina delle concessioni Bingo in regime di proroga tecnica, ponendo fine alla prassi unilaterale di modifica a favore di criteri più equi e conformi al diritto europeo. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.