Leonardo vince contro il Comune di Pescara sull’interpretazione dei ribassi in gara pubblica
Pubblicato il: 10/14/2025
Gli avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli hanno assistito Leonardo Società Cooperativa Sociale. L'avvocato Francesco Scalia ha rappresentato Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale. L'avvocato Paola Di Marco ha rappresentato il Comune di Pescara.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7813/2025 (ricorso n. 3118/2025), ha accolto l’appello proposto da Leonardo Società Cooperativa Sociale in una controversia riguardante l'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di supporto nella gestione del Nido d’infanzia comunale “Il Gabbiano” di Pescara (CIG B191849E84), dal valore complessivo di €592.348,40 e con decorrenza dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2026. Le altre parti coinvolte nella lite sono Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale e il Comune di Pescara.
La vicenda trae origine dal diverso modo di calcolare il ribasso economico delle offerte presentate da Parsifal e Leonardo. Parsifal aveva indicato il 100% di ribasso esclusivamente sui "costi interni", mentre Leonardo aveva applicato un ribasso del 17,3% sull’intero importo complessivo, includendo anche la manodopera. Inizialmente, Parsifal era risultata prima in graduatoria sulla base dei ribassi economici valutati; successivamente però, la stazione appaltante aveva verificato la diversa base di calcolo dei ribassi e rettificato la graduatoria, assegnando il primo posto a Leonardo.
Con sentenza n. 146/2025, il TAR Abruzzo aveva accolto il ricorso principale di Parsifal, ritenendo obbligatorio, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023, riferire il ribasso esclusivamente all’importo depurato dei costi di manodopera, con conseguente esclusione di Leonardo dalla procedura. Leonardo ha impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha fornito una chiave interpretativa favorevole a Leonardo, osservando che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, sebbene richieda l’individuazione separata dei costi della manodopera, non ne preclude la ribassabilità. L'operatore può applicare il ribasso anche sui costi della manodopera, a condizione di dimostrare la sostenibilità dell’offerta in sede di verifica di anomalia, in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale. Ne deriva che il ribasso deve riferirsi all’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera, salvo diversa espressa previsione della lex specialis, che nel caso di specie non era presente.
L’elemento determinante per la decisione è stato il principio per cui la lex specialis, richiamando la “percentuale unica di ribasso” sull’importo globale, non imponeva ribassi distinti sulle varie componenti. La Commissione di gara ha legittimamente ricostruito il ribasso offerto da Leonardo applicandolo sull’importo totale e sottoponendolo alla verifica di anomalia senza rilievi di illegittimità.
Sulla base di tali presupposti, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Leonardo, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado di Parsifal. Le spese di lite relative a entrambi i gradi sono state compensate tra le parti, date le peculiarità interpretative della controversia.

