Consorzio Energos ottiene conferma dell'aggiudicazione sull'appalto per la riqualificazione degli impianti sportivi salernitani
Pubblicato il: 10/14/2025
Gli avvocati Angelo Clarizia, Antonio Bifolco, Antonio Melucci e Francesco Antonio Zaccone hanno assistito Consorzio Stabile Energos. Gli avvocati Claudio Guccione, Maria Sara Derobertis e Adriano Cavina hanno assistito Matarrese S.p.A. quale mandataria del costituendo RTI, insieme a Consorzio Stabile ITM, Castaldo S.p.A., Gualini S.p.A. e Henoto S.p.A. Gli avvocati Enrico Soprano hanno assistito ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Gli avvocati Almerina Bove e Tiziana Monti hanno assistito Regione Campania. Gli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio hanno assistito Comune di Salerno.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7815/2025 nel procedimento n. 4727/2025, ha messo la parola fine al contenzioso fra Matarrese S.p.A. (in qualità di mandataria di un costituendo RTI insieme a altre società) e l’ARUS - Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, Regione Campania, Comune di Salerno e, come controinteressato, il Consorzio Stabile Energos, in relazione all'affidamento dell’accordo quadro per la riqualificazione degli impianti sportivi Arechi e Volpe di Salerno.
La vicenda nasce in seguito all’aggiudicazione della procedura pubblica, con Determina n. 10/2025, che aveva individuato quale vincitore il costituendo RTI guidato dal Consorzio Stabile Energos per un appalto misto (lavori, servizi di ingegneria e forniture).
Matarrese S.p.A. aveva contestato la legittimità dell’aggiudicazione, impugnando innanzi al TAR Campania, sezione Salerno, la determina e tutti gli atti presupposti, con richiesta dichiarativa di inefficacia dell’accordo quadro e richiesta di subentro. I principali motivi di contestazione vertevano su presunte violazioni di legge e del disciplinare di gara, nonché sull’eccesso di potere della stazione appaltante.
Nel procedimento si era costituito il Consorzio Stabile Energos, che aveva a sua volta proposto ricorso incidentale per l’esclusione del RTI guidato da Matarrese.
Nel primo grado, il TAR aveva respinto il ricorso principale di Matarrese, dichiarando improcedibile quello incidentale di Energos. Contro tale esito, Matarrese aveva presentato appello al Consiglio di Stato, articolando nuovamente molteplici doglianze: dal difetto di specificità nel contratto di avvalimento di Energos, all’illegittima modifica dei costi della manodopera, alla violazione del divieto di avvalimento, fino alla mancata esclusione per carenza di requisiti e alla mancata valutazione di ulteriori motivi in primo grado.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in maniera articolata su ciascun motivo, ha chiarito che il contratto di avvalimento del raggruppamento aggiudicatario soddisfaceva pienamente i requisiti di determinatezza richiesti dalla normativa (art. 104 d.lgs. 36/2023), correlando in modo chiaro e sufficiente i requisiti messi a disposizione dall’ausiliaria rispetto alla domanda di partecipazione. Ugualmente ha ritenuto infondata la censura sulla presunta modifica illegittima dell’offerta economica relativa ai costi della manodopera e ha escluso l’esistenza di un effettivo divieto di avvalimento come sostenuto dall’appellante. Di rilievo l’affermazione secondo cui il contratto di avvalimento, vista la sua tipologia, non necessitava della cosiddetta clausola di tracciabilità dei flussi finanziari prevista per i subappalti, mancando i presupposti giuridici per l’applicazione analogica di simile disciplina.
Il Collegio ha inoltre confermato che i requisiti soggettivi dei professionisti indicati da Energos erano soddisfatti, anche in ragione della possibilità di sostituzione prevista dalla normativa. Complessivamente, i sei motivi di appello avanzati da Matarrese sono stati giudicati infondati o inammissibili.
La decisione ha portato quindi al rigetto integrale dell’appello principale proposto da Matarrese. L’appello incidentale del Consorzio Stabile Energos è stato dichiarato improcedibile in ragione del rigetto di quello principale. Sul piano economico, la pronuncia ha comportato la conferma dell’aggiudicazione a favore di Energos, la condanna di Matarrese al pagamento delle spese processuali alle parti appellate (5.000 euro ciascuna), e la definitiva chiusura della controversia sulla legittimità dell’affidamento per la riqualificazione degli impianti sportivi salernitani.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Enrico Soprano - Grimaldi Alliance
Antonio Bifolco - Legis STP
Francesco Zaccone - Maggi Mollica Zaccone
Adriano Cavina - P&I – Studio Legale Guccione e Associati
Maria Sara Derobertis - P&I – Studio Legale Guccione e Associati
Claudio Guccione - P&I – Studio Legale Guccione e Associati
Antonio Melucci - Studio Legale Melucci

