Prandelli Santo s.r.l. mantiene l’aggiudicazione: inammissibile la revocazione di Unica s.p.a.
Pubblicato il: 10/14/2025
Gli avvocati Diego Piselli hanno assistito Unica s.p.a. Gli avvocati Alberto Salvadori, Alessandra Levito Negrini e Carlo Beltrani hanno assistito Prandelli Santo s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7818/2025 (ric. n. 2951/2025), ha definito il contenzioso instaurato da Unica s.p.a. contro Prandelli Santo s.r.l. relativamente alla gara per l’affidamento di interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area ex stabilimento S.I.F. nel Comune di Valle Lomellina (PV), III Fase lotto 4, per un importo di oltre due milioni di euro.
La procedura, aggiudicata da Prandelli Santo s.r.l., aveva visto Unica s.p.a. posizionarsi seconda e successivamente impugnare l’esito dinanzi al Tar Lombardia e al Consiglio di Stato.
La vicenda trae origine dalla gara bandita il 28 giugno 2023 dal Comune di Valle Lomellina (con il Comune di Garlasco come centrale unica di committenza), che prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Prandelli Santo s.r.l. risultava aggiudicataria con determina del 24 gennaio 2024. Unica s.p.a. presentava ricorso al Tar chiedendo l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o, in alternativa, il risarcimento dell’equivalente danno.
Il Tar Lombardia – Milano (sentenza n. 2237/2024) accoglieva integralmente il ricorso di Unica s.p.a., annullando l’aggiudicazione. Prandelli Santo s.r.l. proponeva appello al Consiglio di Stato che, con sentenza del 10 marzo 2025 n. 1959, riformava la decisione di primo grado e respingeva tutte le censure inizialmente accolte dal Tar. Contro quest’ultima pronuncia Unica s.p.a. proponeva ricorso per revocazione lamentando errori di fatto.
Nella sentenza odierna, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I giudici hanno ritenuto che nessuno dei motivi dedotti da Unica s.p.a. integrasse gli estremi dell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. Gli elementi contestati riguardavano, secondo il Collegio, questioni sulle quali vi era stata una specifica valutazione in sede di appello oppure attenevano ad aspetti difensivi o a strategie processuali non idonee a incidere sulla cognizione del giudice. Gli elementi decisivi sono stati il carattere del supposto errore revocatorio, circoscritto a una mancata percezione materiale degli atti e insussistente nei confronti delle deliberazioni operate dalla sentenza impugnata.
Ogni profilo di fatto invocato da Unica s.p.a., dai piani progettuali alle dichiarazioni del progettista, fino al punteggio sugli impianti e la questione delle eccezioni processuali, era stato oggetto di esplicita analisi nelle pronunce precedenti o era estraneo alla fattispecie dell’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione.
La decisione comporta la definitiva stabilità dell’aggiudicazione dell’appalto a Prandelli Santo s.r.l., escludendo la possibilità di riesame della sentenza di riforma e condannando Unica s.p.a. al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 8.000,00 oltre accessori di legge.

