Il Consiglio di Stato conferma Vitale One Costruzioni nell'appalto per l'aeroporto di Istrana
Pubblicato il: 10/14/2025
L’avvocato Giuseppe Cozzi ha assistito Unyon Consorzio Stabile s.c. a r.l. Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno rappresentato Vitale One Costruzioni s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato con la sentenza n. 7819/2025 (RG n. 3194/2025) sul contenzioso tra Unyon Consorzio Stabile s.c. a r.l. e Vitale One Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto l’appalto per il potenziamento e l’allungamento della rete di distribuzione elettrica media tensione presso l’Aeroporto di Istrana. La controversia ha preso avvio dalla procedura aperta indetta nel giugno 2023 dal Ministero della Difesa.
Al termine della gara, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Vitale One Costruzioni è risultato aggiudicatario, mentre Unyon si è classificato secondo. La società esclusa ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Veneto, rilevando presunti vizi del contratto di avvalimento sottoscritto dal RTI aggiudicatario nonché l’anomalia e l’incongruità dell’offerta.
In primo grado, il TAR Veneto aveva accolto solo parzialmente le ragioni di Unyon, annullando il provvedimento di esclusione del Consorzio ma rigettando la domanda principale. Nel corso del giudizio erano stati presentati anche motivi aggiunti e un appello incidentale da parte di Vitale One, attinenti alla legittimità degli atti di gara e ai requisiti di partecipazione.
Punti centrali della decisione sono stati la valutazione della natura e meritevolezza del contratto di avvalimento – contestato per la modestia del corrispettivo economico, pari a 5.000 euro – e la verifica della legittimità del giudizio di congruità dell’offerta vittoriosa, accusata di essere eccessivamente ribassata e di sottostimare voci di costo rilevanti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la presenza di possibilità di subappalto e i legami societari tra le imprese coinvolte rappresentassero elementi economici rilevanti, scongiurando la simulazione o la gratuità dell’accordo di avvalimento. Sul fronte dell’anomalia dell’offerta, il Collegio ha ritenuto che le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria fossero adeguate, anche in ragione della distribuzione delle spese generali su più cantieri e della copertura ampiamente sufficiente delle presunte sottostime rispetto all’utile dichiarato.
Alla luce di tali valutazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di Unyon, dichiarando conseguentemente improcedibile l’appello incidentale della controinteressata. Sul piano economico, la decisione comporta la condanna di Unyon al rimborso delle spese di lite, quantificate in 4.000 euro ciascuno in favore dell’Amministrazione appellata e di Vitale One Costruzioni, oltre accessori di legge. Sul piano giuridico, la pronuncia consolida la posizione di Vitale One quale aggiudicataria dell’appalto.

