Iren ottiene l'annullamento della sentenza di irricevibilità nel project financing di Gioia Tauro
Pubblicato il: 10/15/2025
Gli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella e Alfredo Morrone hanno assistito Iren Ambiente, Tm.E. Termomeccanica Ecologia, Ecologia Oggi, Ecosistem, Vittadello. Gli avvocati Angela Marafioti e Giuseppe Naimo hanno rappresentato la Regione Calabria. Gli avvocati Antonio Barone e Guglielmo Aldo Giuffré Sandulli hanno rappresentato A2A Ambiente.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 7834/2025 pronunciata il 7 ottobre 2025 (RG 2083/2025), ha accolto l'appello proposto da Iren Ambiente (in proprio e come capogruppo del RTI con Tm.E. Termomeccanica Ecologia, Ecologia Oggi, Ecosistem, Vittadello) contro la Regione Calabria e la società A2A Ambiente. Il contenzioso riguarda l’affidamento in project financing dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro, su avviso pubblicato dalla Regione Calabria nel dicembre 2022.
La vicenda prende avvio dall’avviso di selezione per la presentazione di proposte di project financing indetto dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016. Iren, quale mandataria del RTI, aveva presentato una proposta ritenuta dal Collegio di esperti regionale la più aderente all’interesse pubblico, pur con richieste di integrazione. Dopo vari scambi tra l’amministrazione e i proponenti e la trasmissione di elaborati aggiornati, con nota del 26 luglio 2024 la Regione ha disposto la riapertura del confronto concorrenziale in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice appalti (d.lgs. 36/2023). Iren ha impugnato tale nota dinanzi al TAR Calabria, che tuttavia ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo applicabile il termine dimidiato di cui all’art. 120 c.p.a., per omessa notifica tempestiva alla società A2A Ambiente, individuata come controinteressata.
In primo grado il TAR Calabria, con sentenza n. 311/2025, aveva accolto le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso sollevate dalla Regione e da A2A Ambiente, basandosi su una ritenuta tardività della notifica al controinteressato. A2A Ambiente, infatti, non era stata chiamata tempestivamente in giudizio secondo il rito degli appalti pubblici, e la notifica iniziale era stata indirizzata alla holding A2A s.p.a., ritenuta priva di legittimazione, mentre solo successivamente era stata effettuata la notifica ad A2A Ambiente s.p.a.
La pronuncia del Consiglio di Stato si incentra sull’individuazione del controinteressato: viene chiarito che nella fase procedurale oggetto di ricorso non esisteva un controinteressato facilmente identificabile, poiché la nota impugnata faceva solo riferimento generico a più proposte senza menzionarne i soggetti. Solo successivamente Iren ha acquisito conoscenza precisa dell’identità di A2A Ambiente tramite notifica di altro ricorso. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti dell’errore scusabile nella notifica e ha evidenziato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Prima dell’ordine giudiziale di integrazione, Iren aveva comunque notificato spontaneamente ad A2A Ambiente.
In diritto, la sentenza valorizza il principio per cui in assenza di controinteressato formalmente o sostanzialmente individuabile, la notifica solo all’amministrazione è sufficiente. Se il controinteressato emerge successivamente, è necessario un ordine di integrazione del contraddittorio. Inoltre, specifica che l’erronea dichiarazione di irricevibilità da parte del TAR, in assenza di esame del merito, impone il rinvio al primo giudice (art. 105 c.p.a.), secondo i principi delle Sezioni Unite e dell’Adunanza Plenaria.
La decisione annulla quindi la sentenza del TAR Calabria e dispone il rinvio al TAR per l’esame del merito del ricorso di Iren. Dal punto di vista economico e giuridico, la pronuncia riapre la possibilità per Iren Ambiente di ottenere una decisione sulla legittimità della riapertura del confronto concorrenziale, con potenziali conseguenze sulle successive fasi di gara e sulle posizioni delle parti coinvolte. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

