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Il Comune di Selargius vede confermato il diniego a Cellnex Italia per l’impianto telefonico


Pubblicato il: 10/15/2025

L’avvocato Salvatore Abramo ha assistito Cellnex Italia S.p.A. L’avvocato Alberto Onorato ha rappresentato il Comune di Selargius.

Con la sentenza n. 7836/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025 (RG 2246/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è espresso sul ricorso proposto da Cellnex Italia S.p.A. contro il Comune di Selargius a seguito dei precedenti dinieghi relativi all’installazione di un impianto radioelettrico per la rete di telefonia mobile. Il caso coinvolgeva, tra le amministrazioni resistenti, vari ministeri e organi militari, mentre risultavano non costituiti in giudizio la Regione Sardegna, ARPAS, Wind Tre e alcuni altri enti.

La vicenda trae origine dall’istanza presentata nel settembre 2021 da Cellnex Italia e Wind Tre per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto RSB di Wind Tre su struttura di Cellnex, in un’area privata di Selargius. L’autorizzazione era stata negata due volte dal Comune, una volta per contrasto con la normativa comunale sull’approvazione dei piani annuali, e una seconda volta invocando l’incompatibilità dell’intervento con la destinazione della zona secondo il Piano di Risanamento, che impediva l’insediamento di impianti in certe sottozone (S3 e S4). La sentenza n. 452/2023 del TAR Sardegna aveva annullato entrambi i dinieghi e imposto al Comune di riesaminare la domanda fornendo motivazioni più articolate.

Dopo la sentenza del TAR, il Comune reiterava nel 2023 il diniego, sostenendo che la realizzazione dell’impianto avrebbe richiesto una variante urbanistica, dato che l’area era vincolata a servizi pubblici e interessata da standard urbanistici inderogabili. Cellnex Italia proponeva quindi azione di ottemperanza, domanda di accertamento del silenzio-assenso e istanza di annullamento degli atti, contestando l’iter seguito dal Comune e sostenendo l’illegittimità dei vincoli posti.

Il TAR, con sentenze n. 257/2024 e n. 785/2024, aveva rispettivamente respinto sia la domanda di ottemperanza che quella di annullamento, giudicando sufficiente la motivazione fornita dal Comune. Cellnex Italia impugnava tali decisioni al Consiglio di Stato.

La decisione attuale poggia sul rilievo che il Comune, nel dare seguito alla sentenza del TAR, aveva fornito una motivazione dettagliata, evidenziando come la destinazione urbanistica prevalente dell’area (parcheggio e verde pubblico) fosse vincolata dal Piano di Risanamento e dal D.M. 1444/1968. Secondo il Consiglio di Stato, non si trattava di un divieto generalizzato ma di una preclusione conforme alla normativa settoriale, dovuta agli standard minimi obbligatori in quel comparto. Di conseguenza, la realizzazione dell’impianto si sarebbe potuta valutare solo previo intervento pubblico previsto dal piano o a seguito di una variante urbanistica. Il termine di 45 giorni fissato dal TAR per provvedere era stato ritenuto ordinatorio, non costituendo base per un’eventuale formazione di titolo per silenzio-assenso.

Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello di Cellnex Italia, ritenendo infondati tutti i motivi e confermando la legittimità del diniego comunale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La pronuncia chiarisce la necessità di rispettare i vincoli urbanistici specifici, anche di fonte attuativa, e la non automaticità della compatibilità degli impianti di telecomunicazione con ogni tipo di destinazione urbanistica, quando si tratta di aree individuate per inderogabili standard pubblici.