Pwo Limited ottiene la conferma dell’inammissibilità nel giudizio di revocazione avviato da Stanleybet
Pubblicato il: 10/15/2025
Gli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero e David Astorre hanno rappresentato Pwo Limited. Gli avvocati Daniela Agnello e Fabio Ferraro hanno assistito Magellan Robotech Limited e Stanleybet Malta Limited.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7837 del 2025 (RG n. 6022/2024), si è pronunciato sul ricorso per revocazione proposto da Magellan Robotech Limited (già Stanley International Betting Limited) e Stanleybet Malta Limited contro la precedente decisione della Settima Sezione (sentenza n. 1498/2024). Parti resistenti nel giudizio sono state l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché Pwo Limited (già SKS365 Malta Limited).
La vicenda trae origine dall’impugnazione, nel 2015, da parte delle società facenti capo al gruppo Stanleybet, di atti e provvedimenti di regolarizzazione fiscale emanati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’impugnazione si è estesa anche a circolari ministeriali connesse. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso delle società, rigettando le censure sollevate sugli atti di regolarizzazione relativi al settore dei giochi. In secondo grado, la Settima Sezione del Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Stanleybet per carenza originaria di interesse.
Nell’attuale giudizio le ricorrenti hanno sollevato ricorso per revocazione, deducendo un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorso il precedente collegio, contestando in particolare la valutazione della loro posizione nell’ordinamento e la portata di alcune decisioni europee e interne. A loro avviso, la legittimazione di Stanleybet ad operare sul territorio nazionale sarebbe stata definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza europea. Le parti resistenti si sono costituite, eccependo l’inammissibilità del mezzo impugnatorio per carenza dei necessari presupposti giuridici.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’errore deducibile in sede di revocazione deve essere univocamente riconoscibile e sostanziarsi nella cd. svista sui fatti, senza coinvolgere valutazioni, interpretazioni o attività logica del giudice. I giudici hanno escluso che i vizi denunciati potessero essere qualificati come errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., trattandosi di doglianze attinenti a questioni interpretative e giuridiche, o comunque relative a punti sui quali il giudice si era già espressamente pronunciato, precludendo così il rimedio straordinario della revocazione.
La decisione si fonda su una puntuale distinzione tra errore percettivo e errore valutativo, richiamando la consolidata giurisprudenza nazionale e unionale sul tema. Si evidenzia inoltre come la disciplina processuale italiana, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, escluda la praticabilità della revocazione in ipotesi di errore di diritto nel giudizio amministrativo di ultimo grado. Inoltre, i giudici sottolineano la carenza di decisività di ogni asserito errore, in quanto la sentenza oggetto di revocazione si regge su autonome rationes decidendi che sarebbero comunque idonee a sorreggere la pronuncia sfavorevole alle ricorrenti.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Magellan Robotech Limited e Stanleybet Malta Limited, compensando integralmente le spese di lite in ragione della complessità della controversia. La sentenza rafforza la posizione processuale delle amministrazioni e di Pwo Limited e conferma l’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’esperibilità del rimedio straordinario della revocazione nel processo amministrativo.

