Il Comune di Selargius vince sul diniego all’impianto Wind Tre
Pubblicato il: 10/15/2025
L’avvocato Giuseppe Sartorio ha assistito Wind Tre S.p.A. L’avvocato Alberto Onorato ha rappresentato il Comune di Selargius.
Il contenzioso trae origine dal ricorso in appello proposto da Wind Tre S.p.A., difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, contro il Comune di Selargius, assistito dall’avvocato Alberto Onorato, relativo alla sentenza del TAR Sardegna n. 784/2024. L’oggetto della controversia riguarda l’istanza per l’installazione di un impianto di telefonia mobile a Selargius, denominato CA226 MONSERRATO EST, per il quale il Comune aveva negato l’autorizzazione mediante SUAPE (nota prot. 398 del 18.8.2023) a causa dell’incompatibilità con la destinazione urbanistica dell’area e subordinando l’esecuzione dei lavori all’approvazione di una variante urbanistica.
La vicenda prende il via nel settembre 2021, quando Wind Tre e Cellnex Italia S.p.A. presentano congiuntamente domanda di autorizzazione per realizzare l’impianto su un lotto privato di Cellnex in Via delle Rose. Il Comune aveva già adottato due dinieghi, annullati dal TAR Sardegna con sentenza n. 452/2023 che aveva imposto al Comune di motivare puntualmente l’incompatibilità urbanistica. Dopo i pareri favorevoli di Esercito e ARPA, il Comune ribadiva il diniego nel 2023, rilevando che la destinazione urbanistica dell’area (standard pubblici per verde attrezzato e parcheggio) impediva l’insediamento dell’impianto telecom. La domanda di annullamento di Wind Tre veniva poi respinta dal TAR con sentenza n. 784/2024.
Wind Tre proponeva appello sostenendo, tra l’altro, che il Comune avrebbe introdotto un nuovo motivo ostativo (richiesta di variante urbanistica) non dedotto inizialmente, violando l’art. 10 bis l. 241/1990, e che il provvedimento conteneva un’irragionevole interpretazione e applicazione della normativa urbanistica in materia di telecomunicazioni e standard pubblici. Il Comune, difendendosi, eccepiva l’infondatezza e la tardività di alcune doglianze.
Il Consiglio di Stato ha esaminato puntualmente i motivi d’appello, ritenendo sempre centrale il motivo di rigetto, ossia la difformità rispetto agli standard urbanistici inderogabilmente imposti dal piano attuativo comunale, e la necessità eventuale di variante urbanistica come precisazione collaborativa, non come nuovo motivo ostativo. Il termine imposto dal TAR per il nuovo diniego, in assenza di norma qualificante, è stato ritenuto ordinatorio e rispettato. L’assunto di Wind Tre secondo cui si sarebbe formato il silenzio-assenso è risultato infondato, non essendo stati violati gli obblighi procedimentali contestati.
Sotto il profilo sostanziale, il Consiglio di Stato ha sottolineato come nella fattispecie non ricorra un divieto generalizzato alla localizzazione degli impianti, ma una prescrizione urbanistica specifica per le aree destinate a servizi, che prevede la previa attuazione degli interventi pubblici programmati o, in alternativa, l’adozione di una variante. L’organo giudicante ha inoltre escluso che la disciplina di settore (comunicazioni elettroniche) e la giurisprudenza sulla compatibilità delle infrastrutture con qualsiasi destinazione urbanistica potessero trovare immediata applicazione nel caso di dettagliata pianificazione attuativa come quella selargina.
Con sentenza n. 7845/2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Wind Tre, confermando la legittimità del diniego all’installazione dell’impianto, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Dal punto di vista economico, non essendo previste condanne, le parti restano responsabili autonomamente dei propri oneri, mentre giuridicamente viene ribadita la prevalenza delle esigenze urbanistiche attuative nella pianificazione comunale rispetto alle istanze di realizzazione di nuovi impianti telecomunicazioni in aree standard.

