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Regione Emilia-Romagna vede confermata la legittimità della distribuzione farmaci


Pubblicato il: 10/15/2025

Gli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti hanno assistito Regione Emilia-Romagna; l’avvocato Roberto Manservisi ha rappresentato l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna; l’avvocato Ivan Marrone ha assistito Laboratori Guidotti S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7850/2025 nel giudizio n. 9008/2023, ha deciso sull’appello presentato da Laboratori Guidotti S.p.A. contro Regione Emilia-Romagna e Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Il caso concerneva la legittimità degli atti che disponevano e disciplinavano la distribuzione diretta e la distribuzione per conto di alcuni farmaci immessi in commercio dalla società appellante.

L’origine del contenzioso risale alle decisioni regionali e dell’AUSL della Romagna che avevano stabilito modalità operative per la distribuzione di alcuni medicinali, prevedendo una disciplina specifica per la distribuzione diretta e per conto. Laboratori Guidotti S.p.A., ritenendo pregiudizievoli tali provvedimenti rispetto ai propri interessi commerciali, aveva impugnato gli atti davanti al TAR Emilia-Romagna.

Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva già respinto le istanze della società con la sentenza n. 169/2023. Successivamente, l’azienda ha proposto appello al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della decisione sfavorevole di primo grado, insistendo sull’illegittimità delle modalità di distribuzione stabilite dagli enti pubblici.

Nel corso dell’appello, tuttavia, Laboratori Guidotti S.p.A. ha depositato, in data 23 settembre 2025, istanza di rinuncia al ricorso, motivando la sopravvenuta carenza di interesse a motivo della perdita di efficacia degli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, pur non integrando la rinuncia i requisiti formali dell’art. 84 c.p.a., è comunque dimostrata la cessazione della materia del contendere.

In definitiva, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Laboratori Guidotti S.p.A. per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti. Nessuna ulteriore conseguenza economica grava sulle parti, mentre la legittimità degli atti regionali e dell’AUSL della Romagna rimane non posta in discussione dal giudice di secondo grado.