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Regione Emilia-Romagna ottiene la dichiarazione di improcedibilità contro Menarini


Pubblicato il: 10/13/2025

L’avvocato Ivan Marrone ha assistito A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Menarini International Operations Luxembourg S.A. e Istituto Luso Farmaco d’Italia s.p.a.; gli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti hanno assistito Regione Emilia-Romagna; l’avvocato Roberto Manservisi ha rappresentato Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.

Si è concluso davanti al Consiglio di Stato – Sezione Terza, con sentenza n. 7852/2025, il procedimento iscritto al n. 9025/2023 R.G., promosso da A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Menarini International Operations Luxembourg S.A. e Istituto Luso Farmaco d’Italia s.p.a. contro la Regione Emilia-Romagna e l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Il contenzioso verteva sull’annullamento degli atti con cui erano state disposte e disciplinate la distribuzione diretta e per conto di alcuni farmaci commercializzati dalle società ricorrenti.

La vicenda prende le mosse dalla decisione dell’Azienda USL della Romagna e della Regione Emilia-Romagna di regolamentare la distribuzione di specifici farmaci tramite canali differenti – distribuzione diretta e per conto – provvedimenti ritenuti dalle società farmaceutiche pregiudizievoli dei propri interessi commerciali. Per tale ragione, era stato presentato ricorso dinanzi al TAR Emilia-Romagna, poi deciso con la sentenza n. 170/2023, impugnata in secondo grado dalle società farmacologiche.

In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Seconda), con sentenza n. 170/2023, aveva respinto l’istanza di annullamento degli atti amministrativi presentata dalle società Menarini e Istituto Luso Farmaco d’Italia. Quest’ultime avevano quindi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della decisione.

Nel corso del giudizio di appello, le società ricorrenti in data 23 settembre 2025 hanno depositato un’istanza di rinuncia al gravame, in ragione della sopravvenuta perdita di efficacia degli atti amministrativi originariamente contestati. Il Consiglio di Stato, pur rilevando che la rinuncia non presentava i requisiti richiesti dall’art. 84 c.p.a., ha riconosciuto l’evidente sopravvenienza della carenza d’interesse sulla base della documentazione acquisita e dell’accordo tra le parti.

Con la pronuncia in oggetto, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse delle società ricorrenti, ordinando la compensazione delle spese processuali tra le parti come da richiesta congiunta. La sentenza pone così fine a un contenzioso che aveva visto coinvolte alcune delle principali realtà del settore farmaceutico e amministrativo della Regione Emilia-Romagna, con la conseguenza che nessuna delle parti potrà più far valere in giudizio le questioni oggetto degli originari provvedimenti amministrativi.