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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro legittimato a imporre il pagamento dell’indennità di disponibilità


Pubblicato il: 10/14/2025

Gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Giampiero Falasca e Alessandro Fabbi hanno assistito Ali Agenzia per il Lavoro S.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con la sentenza n. 7853 del 2025 (RG n. 8482/2023) su un contenzioso promosso da Ali Agenzia per il Lavoro S.p.a. contro l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al centro della controversia vi era la legittimità della scelta di Ali S.p.a. di non erogare l’indennità di disponibilità ai lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante somministrazione durante la sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro nel periodo emergenziale del Covid-19 e la successiva richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali.

L’origine della vicenda risale agli accertamenti ispettivi che, nel gennaio 2022, hanno portato l’Ispettorato del Lavoro a contestare ad Ali S.p.a. la mancata corresponsione dell’indennità prevista dal contratto collettivo di settore ai lavoratori rimasti in attesa di missione, anche dopo la reiezione delle istanze di cassa integrazione in deroga richieste nel periodo pandemico. L’Agenzia aveva regolamentato autonomamente la disciplina della disponibilità tramite un proprio Regolamento interno, limitando il periodo e gli importi dell’indennità rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 3870/2023, aveva respinto il ricorso di Ali S.p.a., affermando che l’obbligo di pagare l’indennità discende direttamente dalla legge (art. 34 d.lgs. 81/2015) e che la società non poteva sottrarsi a tale previsione nemmeno in virtù di una regolamentazione interna difforme. Ali S.p.a. aveva perciò proposto appello al Consiglio di Stato, insistendo per l’infondatezza del potere esercitato dall’Ispettorato e l’assenza di obblighi contrattuali e normativi in capo all’azienda, anche in virtù della mancata adesione al CCNL di settore.

Nel giudizio d’appello la società ha sostenuto che l’Ispettorato avesse ecceduto i limiti dei propri poteri, precisando che eventuali violazioni di diritti dei lavoratori dovrebbero essere accertate esclusivamente dal giudice del lavoro e non in sede amministrativa. Sotto il profilo sostanziale, ha contestato di essere soggetta all’obbligo di seguire il CCNL di settore, non avendo aderito a nessuna associazione di categoria, e ha rivendicato la legittimità di applicare la sola disciplina interna per la durata e la corresponsione dell’indennità.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione proposti dall’appellante. Il Collegio ha ricordato precedenti in materia secondo cui l’articolo 14 del d.lgs. 124/2004 consente all’Ispettorato del Lavoro di disporre ordini anche su violazioni di disposizioni di contrattazione collettiva con incidenza pubblicistica, in quanto rilevanti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la prevenzione di un contenzioso diffuso. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha sottolineato che l’obbligo di erogazione dell’indennità di disponibilità deriva direttamente dall’articolo 34 del d.lgs. 81/2015, mentre al contratto collettivo è attribuito unicamente il compito di quantificarne l’importo, così che la debenza ricorre prescindendo dall’adesione dell’impresa al CCNL stesso.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha stabilito che Ali S.p.a. era tenuta a corrispondere l’indennità di disponibilità ai lavoratori per tutto il periodo di attesa di missione anche durante la sospensione, ritenendo illegittimo il Regolamento interno nella parte in cui limitava tale diritto e confermando la pronuncia di primo grado. L’appello di Ali S.p.a. è stato quindi respinto e la società condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, a favore dell’Amministrazione. La decisione, oltre a confermare la legittimità del provvedimento ispettivo, ribadisce il carattere cogente dell’indennità di disponibilità quale elemento di tutela minima a favore dei lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato.