Gator ottiene dal Consiglio di Stato la tariffa incentivante più favorevole per l’impianto idroelettrico
Pubblicato il: 10/14/2025
L’avvocata Germana Cassar (DLA Piper Studio Legale Tributario Associato) ha assistito Gator s.r.l. Gli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7859 del 7 ottobre 2025 (ricorso n. 5864/2023), ha accolto l’appello di Gator s.r.l. contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, n. 7026/2023. La controversia riguardava la determinazione della tariffa incentivante per un impianto idroelettrico realizzato da Gator a seguito dei meccanismi d’incentivazione previsti dal d.m. 6 luglio 2012. Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. aveva infatti riconosciuto una tariffa inferiore a quella ritenuta spettante dalla società.
I fatti mostrano che Gator, titolare di un’autorizzazione unica per un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente, aveva dichiarato in origine una potenza di 0,780 MW nella domanda d’iscrizione al registro per l’accesso agli incentivi. Tuttavia, successivamente la Provincia del Verbano Cusio Ossola aveva autorizzato una variante in corso d’opera, riducendo la potenza nominale a 0,389 MW. L’impianto è entrato in esercizio nel febbraio 2016 e Gator ha chiesto l’accesso ai benefici sulla base della potenza aggiornata. Nonostante ciò, il GSE ha quantificato la tariffa incentivante sulla potenza iniziale di 0,780 MW, applicando anche una decurtazione per ritardato avvio, poi successivamente sanata.
Gator ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, contestando sia la base di calcolo della tariffa che la decurtazione. Il TAR, con sentenza 7026/2023, ha riconosciuto la cessazione della materia relativamente alla decurtazione, ma ha respinto le censure sulla tariffa, condividendo la posizione del GSE secondo cui sarebbe stata determinante la potenza dichiarata nella domanda d’iscrizione.
In appello, Gator ha sostenuto che, ai fini della determinazione della tariffa incentivante, occorresse invece fare riferimento alla potenza effettiva dell’impianto al momento dell’entrata in esercizio, e dunque a quella risultante dalla variante autorizzata. Il Consiglio di Stato ha accolto questa impostazione: il quadro normativo (art. 24, d.lgs. n. 28/2011 e d.m. 6 luglio 2012) richiama espressamente la data di effettiva entrata in funzione dell’impianto come momento rilevante per il diritto all’incentivo e per la sua misura. La ratio della disciplina, inoltre, è quella di favorire gli impianti di minore potenza, sia per l’accesso al registro sia per il calcolo della tariffa.
Elemento dirimente, secondo la sentenza, è che il valore della potenza al momento dell’entrata in esercizio corrisponde all’effettivo investimento su cui si fonda il diritto all’incentivazione. Le linee guida del GSE – di natura sub-legislativa – non possono derogare alla disciplina primaria. La Corte ha altresì escluso che la riduzione della potenza nel corso dei lavori costituisca elusione, configurando invece una legittima scelta imprenditoriale.
Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR Lazio, annullato in parte il provvedimento del GSE n. GSEWEB/P20160072599/2016 e stabilito che la tariffa incentivante dovrà essere calcolata assumendo la potenza effettiva dell’impianto al momento dell’entrata in servizio (0,389 MW) e non quella originariamente dichiarata. Le spese di lite, in considerazione della novità della questione, sono state compensate tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.

