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Regione Piemonte vede confermato il diniego all’impianto Inwit a Gamalero


Pubblicato il: 10/16/2025

L’avvocato Domenico Ielo ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit S.p.A.). L’avvocato Eugenia Salsotto ha rappresentato la Regione Piemonte.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7865/2025 (ricorso n. 3823/2024), ha deciso il contenzioso tra Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) e la Regione Piemonte, oltre al Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo.

Il procedimento ha origine dall’istanza presentata da Inwit, il 9 dicembre 2021, per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore nel Comune di Gamalero, area soggetta a vincolo paesaggistico e archeologico.

All’interno del procedimento autorizzativo, Inwit evidenziava la sottoposizione del sito a vincolo, chiedendo un titolo unico secondo la procedura semplificata prevista dal D.Lgs. 259/2003 e dal DL 77/2021. Tuttavia, a seguito di procedimenti articolati tra Comune, Soprintendenza e Regione, si sono susseguiti diversi atti: inizialmente il Comune ha rilasciato il titolo paesaggistico, poi annullato in autotutela per incompetenza a favore della Regione Piemonte, in quanto la struttura superava le soglie dimensionali che richiedevano la competenza regionale.

Seguiva quindi una seconda istruttoria culminata nel parere negativo della Regione, poi avallato dalla Soprintendenza. Inwit ha impugnato davanti al Tar Piemonte il parere negativo regionale e la posizione della Soprintendenza, sostenendo tra l’altro la formazione del silenzio assenso sull’originaria istanza di autorizzazione.

Il Tar, con sentenza n. 858/2023, respingeva però il ricorso. Da qui l’appello al Consiglio di Stato. Nel passaggio tra i primi e i secondi giudici, il punto focale della controversia restava la competenza in materia paesaggistica: cioè se il mancato coinvolgimento tempestivo della Regione impedisse la formazione del silenzio assenso sulla richiesta autorizzativa. La giurisprudenza di merito ha confermato un principio essenziale: la mancanza di provvedimento, in presenza di amministrazione competente non coinvolta, preclude la formazione del titolo abilitativo tacito per interventi in ambito paesaggisticamente vincolato. Il Consiglio di Stato ha così sottolineato che la normativa vigente (art. 87 D.Lgs. 259/2003, art. 3 L.R. 32/2008) attribuisce la competenza regionale non solo al traliccio installato, ma alla somma di infrastruttura e apparati previsti, superando i limiti dimensionali fissati dalla legge.

La carenza del necessario coinvolgimento regionale, peraltro non imputabile al Comune ma risultante dalla documentazione presentata dalla stessa Inwit, ha reso nullo il precedente titolo comunale e ha escluso la formazione del silenzio assenso anche dopo la riattivazione delle procedure. Altri elementi decisivi per la decisione sono stati il rigetto delle doglianze sull’adozione degli atti di autotutela e la fondatezza motivazionale del diniego regionale, giustificato dalla presenza di altri impianti e dall’impatto cumulativo sul paesaggio. La discrezionalità tecnica esercitata dalla Regione, avallata dalla Soprintendenza, è stata riconosciuta pienamente sindacabile soltanto nei limiti dell’evidenza di un uso distorto o incongruo, non rilevato nel caso di specie.

La sentenza conclusiva respinge in toto l’appello di Inwit e condanna la società al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita, per un totale di 2.000 euro oltre oneri per ciascuna. Da questo pronunciamento discende la definitiva conferma del diniego alla realizzazione dell’impianto, segnando la prevalenza delle valutazioni paesaggistiche e della corretta individuazione delle competenze amministrative sulle istanze di realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione in aree vincolate.

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