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Vittoria del GSE sugli incentivi fotovoltaici mancata la prova fotografica decisiva


Pubblicato il: 10/16/2025

Gli avvocati Antonio Pugliese e Marco Orlando hanno assistito Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a.; l’avvocato Maurizio Sartori ha rappresentato Gruppo Manara s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 7881/2025 (RG 4463/2023), ha respinto il ricorso presentato dalla società Gruppo Manara s.p.a. contro Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a., confermando la decadenza dal diritto agli incentivi per un impianto fotovoltaico sito a Oppeano (VR). La controversia riguarda il provvedimento con il quale il GSE aveva, nel 2016, disposto la decadenza della società dal regime incentivante e richiesto la restituzione degli incentivi, per un totale di €169.137,21.

La vicenda ha origine nella domanda, formulata da Gruppo Manara il 29 dicembre 2010, di ammissione agli incentivi secondo quanto previsto dall’art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010. La società aveva dichiarato la conclusione dei lavori al 27 dicembre 2010, presentando la relativa documentazione, inclusa asseverazione tecnica e fotografie apparentemente confermanti il completamento dell’impianto. Nel 2011 aveva chiesto la tariffa “impianto architettonicamente integrato”, richiesta accolta dal GSE nel gennaio 2012. Tuttavia, a seguito di controlli successivi e un sopralluogo eseguito nell’ottobre 2014, il GSE aveva riscontrato che non risultava installato il quadro generale in corrente alternata alla data dichiarata di fine lavori, elemento non visibile nelle fotografie trasmesse.

Gruppo Manara aveva contestato il rilievo, sostenendo che le fotografie non riprendevano l’intero locale e che il quadro, seppur esistente, era in posizione differente e solo successivamente spostato per ragioni tecniche. Il GSE, ritenendo insoddisfacenti le spiegazioni e la documentazione prodotta, aveva adottato nel 2016 il provvedimento di decadenza fondato sulla carenza della prova circa l’ultimazione integrale dell’impianto entro il termine del 31 dicembre 2010.

La società aveva impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, lamentando, tra le altre cose, vizio istruttorio e violazione dei presupposti normativi sull’acquisizione delle prove e la valutazione delle fotografie. Il TAR aveva però respinto il ricorso con sentenza n. 3018/2023. Gruppo Manara è quindi ricorsa in appello al Consiglio di Stato, riproponendo la questione dell’idoneità probatoria delle fotografie e della validità delle ulteriori attestazioni tecniche, nonché l’asserita violazione delle normative procedurali e dei termini di intervento del GSE.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure. Secondo il Collegio, i principi ricavabili dalla normativa di settore (art. 1 septies del d.l. 105/2010, art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007, allegato 4, e le relative procedure operative) impongono l’allegazione di una documentazione fotografica completa relativa anche ai componenti elettrici, tra cui il quadro generale, quale condizione per la prova del completamento dell’impianto. Il legislatore ha attribuito valenza probatoria privilegiata alle fotografie, che non possono essere surrogata da dichiarazioni tecniche o altre prove documentali. L’assenza del quadro elettrico nel materiale fotografico del 2010, e la presenza dello stesso in posizione diversa nella successiva fase di controllo, nonché l’inidoneità delle ragioni addotte dalla società circa lo spostamento, sono state ritenute elementi dirimenti.

Dal punto di vista giuridico, la decisione sottolinea come il procedimento di decadenza non costituisca un provvedimento di autotutela soggetto a termini, ma esercizio di un doveroso potere di controllo in tutto il periodo di incentivazione (art. 42 d.lgs. 28/2011), che non genera alcun affidamento legittimo da parte del beneficiario.

La decisione comporta la conferma della decadenza dagli incentivi, l’obbligo per Gruppo Manara s.p.a. di restituire gli importi percepiti e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del GSE, liquidate in €4.000 oltre accessori. Si consolida così l’orientamento restrittivo nella materia degli incentivi fotovoltaici, con centralità della prova fotografica dell’ultimazione dell’impianto.