INWIT ottiene il via libera dal Consiglio di Stato sulla stazione radiobase ad Arnad
Pubblicato il: 10/16/2025
L’avvocato Domenico Ielo ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT). Gli avvocati Gea Alessandra Masi e Alessandro Quagliolo hanno rappresentato il Comune di Arnad.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7882/2025 (RG n. 2900/2024), ha definito un rilevante contenzioso amministrativo tra Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) e il Comune di Arnad. La vicenda prende avvio dall’istanza unica presentata da INWIT il 16 gennaio 2023 per la realizzazione di una infrastruttura per radiotelecomunicazioni nell’area Eg26 del PRG del Comune valdostano.
Il Comune, a seguito dell’istanza, aveva richiesto la produzione di documentazione integrativa e, poi, disposto l’archiviazione della pratica per mancata trasmissione degli atti richiesti.
INWIT aveva impugnato davanti al TAR Valle d’Aosta la richiesta di integrazione e l’archiviazione, ritenendo irregolare la condotta del Comune, che avrebbe richiesto documentazione non prevista dalla normativa specifica di settore e imposto condizioni non contemplate dalle norme urbanistiche comunali. INWIT aveva anche chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere il procedimento.
La questione è stata oggetto della sentenza del TAR Valle d’Aosta n. 14/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale, ma aveva accolto i motivi aggiunti, accertando l’obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza di INWIT.
Il Comune di Arnad aveva proposto appello al Consiglio di Stato, affidandosi a plurime censure: la pretesa tardività dei motivi aggiunti, la presunta esigenza di una nuova procura speciale, la mancata notifica alla Regione, nonché plurimi rilievi di merito incentrati sulla legittimità delle richieste urbanistiche e sulla necessità o meno dell’intervento infrastrutturale proposto da INWIT.
Per decidere la controversia, il Consiglio di Stato ha esaminato puntualmente l’evoluzione dell’iter procedimentale e gli atti oggetto di impugnazione. Il Collegio ha stabilito che le richieste documentali successive presentate dal Comune non avevano carattere immediatamente lesivo e potevano essere impugnate con l’atto finale di archiviazione, respingendo quindi le eccezioni di tardività. Ha poi chiarito che la procura conferita per il ricorso principale estende i suoi effetti anche ai motivi aggiunti relativi ad atti connessi, non occorrendo un nuovo mandato per ciascun atto sopravvenuto se facente parte del medesimo procedimento. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata notifica alla Regione per la domanda subordinata, non essendo la stessa stata esaminata nel merito.
Sul piano strettamente giuridico, la decisione si fonda sulla specifica disciplina del procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica (art. 44 d.lgs. 259/2003), secondo cui il responsabile può richiedere documentazione integrativa una sola volta entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, mentre ulteriori richieste successive sono illegittime.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’installazione di impianti di telecomunicazione in zone come quella interessata non può essere subordinata a un generale obbligo di dimostrazione della “necessità” dell’infrastruttura, richiamando la normativa nazionale e comunitaria che vieta divieti generalizzati di localizzazione da parte degli enti locali.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Arnad, confermando integralmente la decisione del TAR che aveva riconosciuto ad INWIT il diritto a ottenere una pronuncia esplicita sull’istanza presentata per la realizzazione della stazione radiobase. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. La pronuncia conferma la prevalenza della disciplina speciale in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni sulle regole ordinarie di governo del territorio, con significative ricadute anche sulla prassi amministrativa dei comuni.

