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GSE vede dichiarato improcedibile l’appello del Comune sugli incentivi al fotovoltaico


Pubblicato il: 10/16/2025

L’avvocato Matteo Borello ha assistito il Comune di San Bartolomeo al Mare. Gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il contenzioso trae origine dal ricorso in appello, iscritto al n. 9599 del 2023, promosso dal Comune di San Bartolomeo al Mare contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e alcuni Ministeri, avente a oggetto una decadenza dalle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico installato presso la scuola media comunale.

Il procedimento identificato dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. II, n. 7885/2025, pubblicata l’8 ottobre 2025, ha riguardato l’impugnazione di provvedimenti di sospensione, annullamento e decadenza dei contributi statali per l’impianto. La vicenda nasce dalla domanda presentata nel 2012 dal Comune per accedere agli incentivi previsti dal DM 5 maggio 2011, comprensiva della richiesta di maggiorazione per l’utilizzo di componenti europei.

Dopo iniziale ammissione ai benefici, nel corso di successivi controlli il GSE ha evidenziato irregolarità in ordine all’origine dei moduli fotovoltaici e alla loro certificazione. Ne sono così seguite prima la sospensione, poi l’annullamento parziale della sospensione e infine, nel 2017, la decadenza definitiva dagli incentivi con obbligo di restituzione di quanto già percepito.

Il Comune aveva già impugnato senza successo i provvedimenti davanti al TAR Lazio (sentenza n. 12703/2023), che ha respinto il ricorso ritenendo fondate le valutazioni di GSE sulle carenze documentali e sulle violazioni delle norme tecniche e dei titoli necessari all’erogazione degli incentivi. Al rigetto in primo grado è quindi seguito l’appello al Consiglio di Stato.

Nel corso del giudizio di secondo grado, le difese delle parti hanno mantenuto ferme le rispettive posizioni, insistendo sulle censure rispetto alla procedura seguita dal GSE e alle risultanze istruttorie. Tuttavia, il Comune appellante ha depositato in data 5 settembre 2025 una formale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, avendo individuato una soluzione alternativa alla lite. Su istanza del Comune, condivisa dalle altre parti, è stata inoltre chiesta la compensazione delle spese.

Il Consiglio di Stato ha quindi accertato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato con sentenza l’improcedibilità dell’appello. Viene disposta la compensazione delle spese processuali tra le parti. Le conseguenze della pronuncia sono la chiusura del contenzioso nel merito e la stabilizzazione degli effetti derivanti dal provvedimento impugnato, in assenza di ulteriori effetti economici in danno delle parti, anche in ragione della soluzione alternativa individuata in corso di causa.