Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il GSE ottiene la conferma della riduzione degli incentivi contro C.L. Real Estate


Pubblicato il: 10/16/2025

Gli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A.; gli avvocati Rocco De Bonis Cristalli e Luca Di Mase hanno rappresentato C.L. Real Estate s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 2331 del 2023 promosso da C.L. Real Estate s.r.l. contro il Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., avente ad oggetto la sentenza n. 10908/2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Il contenzioso trova origine nella qualificazione, ad opera di GSE, di un impianto sito a Maratea (PZ) come "riattivazione" e non "nuova costruzione", circostanza che ha comportato il riconoscimento di una incentivazione ridotta rispetto a quanto richiesto dalla società.

La vicenda scaturisce dalla richiesta della società appellante di ottenere un incentivo maggiore per un impianto idroelettrico, sostenendo che si trattasse di una realizzazione ex novo e non della semplice rimessa in funzione di un impianto esistente. L'impianto originario risaliva al 1921 e risultava dismesso sin dal 1965. C.L. Real Estate s.r.l. riteneva che il nuovo progetto, sebbene nelle vicinanze della precedente opera, differisse strutturalmente, non utilizzando il vecchio canale di presa e introducendo innovative modalità di captazione dell'acqua.

Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso della società, riconoscendo la correttezza delle valutazioni di GSE circa la sussistenza di elementi di continuità infrastrutturale tra il vecchio e il nuovo impianto. La società aveva contestato la decisione, sostenendo che le prove tecniche dimostravano la completa indipendenza del nuovo manufatto e criticato la mancata valutazione di tali elementi da parte del Tribunale. Il Consiglio di Stato, rilevando anche ammissioni della stessa società in sede procedimentale circa la volontà di riutilizzare parte delle preesistenze, ha confermato la precedente qualificazione.

Il Collegio ha riconosciuto come decisivo il dato normativo secondo il quale la categoria "nuovo impianto" non può ricomprendere opere che riutilizzano, sia pure in minima parte, elementi di impianti precedenti; ha inoltre valorizzato le stesse dichiarazioni rilasciate in fase di procedimento dalla società, che aveva indicato la rimessa in funzione e l'utilizzo di strutture già esistenti. È stato inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità per cui il soggetto beneficiario di incentivi pubblici deve garantire la completezza, veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti prodotti a supporto della propria domanda.

Con la sentenza n. 7887/2025, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello di C.L. Real Estate s.r.l., confermando la qualificazione del progetto come "riattivazione" dell'esistente, con conseguente applicazione del coefficiente di incentivo ridotto ai sensi della normativa vigente. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di GSE, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.