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Energia Fotovoltaica 91 chiude in via conciliativa il contenzioso con GSE


Pubblicato il: 10/16/2025

Gli avvocati Carlo Gioffrè e Andrea Ferrandi hanno rappresentato Energia Fotovoltaica 91 società agricola a r.l.; gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore per i servizi energetici – G.S.E. S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 1917/2023 proposto dal Gestore per i servizi energetici – G.S.E. S.p.A. contro Energia Fotovoltaica 91 società agricola a r.l. La vicenda trae origine da una controversia amministrativa innescata dai provvedimenti del GSE nel 2019 che avevano disposto la decadenza della società dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), inizialmente riconosciute nel 2014, oltre alla richiesta di restituzione degli incentivi già percepiti.

La società Energia Fotovoltaica 91 aveva contestato tali atti davanti al TAR Lazio, ottenendo in primo grado l’accoglimento del proprio ricorso contro il GSE. La vicenda, caratterizzata da verifiche e accertamenti sulla legittimità dell’accesso agli incentivi, si era dunque sviluppata tra decisioni amministrative e giudiziarie, sfociando sia nell’appello principale da parte di GSE che in un appello incidentale autonomo della società, riguardante altre parti della sentenza a lei sfavorevoli.

Il percorso giudiziario precedente aveva visto, con sentenza n. 11347/2022 del TAR Lazio, accogliere il ricorso della società contro i provvedimenti restrittivi del GSE. Entrambe le parti hanno successivamente impugnato la sentenza, avviando così il giudizio davanti al Consiglio di Stato.

La chiave della composizione della controversia è rappresentata dall’intervenuto provvedimento emesso dal GSE il 29 novembre 2024, con cui veniva accolta l’istanza di Energia Fotovoltaica 91 di essere ammessa alla decurtazione del 20% della tariffa incentivante iniziale, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 e dal Regolamento GSE del 23 dicembre 2023. Tale sviluppo ha portato le parti a rinunciare ai rispettivi gravami in sede amministrativa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata l’8 ottobre 2025, ha dichiarato estinto per rinuncia l’appello principale del GSE e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quello incidentale della società, stabilendo inoltre la compensazione delle spese di lite tra le parti. La pronuncia sancisce così la definizione conciliativa della controversia, con la rideterminazione degli incentivi riconosciuti e la chiusura del contenzioso senza ulteriori ripercussioni economiche tra le parti.