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Comune di Varazze ottiene conferma sulla concessione Nautilus


Pubblicato il: 10/17/2025

L'avvocato Luigi Piscitelli ha rappresentato Società Poseidon S.r.l.; l'avvocato Luca Viscardi ha assistito il Comune di Varazze.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sull’appello (n. 1075/2024) presentato dalla Società Poseidon S.r.l. in relazione a una complessa vicenda inerente la concessione demaniale marittima per il compendio turistico-ricreativo “Nautilus”, sito nel Comune di Varazze. La decisione, pubblicata l’8 ottobre 2025, riguarda la gestazione e le modalità di scadenza e rinnovo della concessione, nonché la disciplina delle proroghe automatiche e l’influenza del diritto europeo sulla normativa nazionale.

La Società Poseidon, già subentrata nel 2008 nella concessione originariamente rilasciata a Nautilus s.r.l., ha gestito l’area in forza di varie proroghe e provvedimenti amministrativi comunali, con il titolo più recente in scadenza al 1° dicembre 2017. Dopo la scadenza della concessione, il Comune di Varazze, su rilievo dell’Agenzia del Demanio, ha annullato il precedente atto di proroga che estendeva il titolo fino al 2033 (in applicazione dell’art. 1 comma 682 della legge n. 145/2018), ritenendo la medesima non più efficace a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2019. Poseidon ha quindi avversato vari provvedimenti amministrativi sia sul piano dell’annullamento della proroga che delle modalità di nuova assegnazione dell’area, lamentando tra l’altro l’applicazione di indennizzi per occupazione sine titulo e l’avvio di procedure comparative rivolte al mercato.

Al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sono stati riuniti tre ricorsi: il primo (r.g. 716/2019) contro l’imposizione dell’indennizzo e la mancata proroga; il secondo (r.g. 244/2021) contro l’avvio della gara ventennale per l’affidamento dell’area; il terzo (r.g. 345/2022) contro l’avvio di consultazioni di mercato e procedure comparative per nuovi affidatari. Il Tar, con sentenza n. 685/2023, aveva dichiarato in parte improcedibili i ricorsi per sopravvenienza normativa, accogliendo solo in parte il primo ricorso quanto alla contestazione dell’indennizzo.

Poseidon ha quindi presentato appello contro tale decisione, sostenendo tra l’altro che il Giudice di primo grado avrebbe commesso ultrapetizione, errata applicazione delle norme e mancata ammissione di alcuni rilievi sostanziali, insistendo sulla validità delle proroghe nazionali e sulla presunta autonomia delle deliberazioni comunali rispetto all’intervenuta abrogazione delle norme che prevedevano le proroghe.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze di Poseidon. L’aspetto determinante in diritto è stato il superamento delle proroghe automatiche disposte dalla legge nazionale (L. 145/2018 e s.m.i.), a seguito della sopravvenuta abrogazione ad opera della legge n. 118/2022, con fissazione del termine massimo delle concessioni al 31 dicembre 2023 in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. La Sezione, richiamando l’Adunanza Plenaria e la Corte di Giustizia UE, ha confermato la necessità di disapplicare la proroga al 31 dicembre 2024 per contrasto con la direttiva Bolkestein, ribadendo che ogni prolungamento ex lege si pone in sistematica violazione del diritto europeu e deve essere disapplicato. Quanto alle questioni risarcitorie, il giudice amministrativo ha solo enunciato principi generali sull’eventuale responsabilità amministrativa, ma senza inficiare la possibilità di azioni future.

Respinto in toto l’appello di Poseidon, il Consiglio di Stato ha quindi confermato le statuizioni di primo grado: l’improcedibilità della maggior parte delle domande per sopravvenienza normativa, l’annullamento parziale dell’indennizzo imposto dal Comune di Varazze, nonché il necessario rispetto del termine del 31 dicembre 2023 per la gestione del bene, in attesa di una nuova assegnazione secondo procedure selettive e trasparenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, considerando la complessità della controversia.