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Toma Advanced Biomedical Assays ottiene l’annullamento delle sentenze TAR sulla questione dello sconto regionale


Pubblicato il: 10/17/2025

Gli avvocati Daniela Frascella e Salvatore Mileto hanno assistito Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A. Gli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti hanno rappresentato Regione Lombardia. L’avvocato Simona Falconieri ha assistito ATS Città Metropolitana di Milano.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7897/2025 (RG n. 7774/2023 e 7775/2023), è stato chiamato a pronunciarsi su due distinti appelli promossi da Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A. contro Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana di Milano (nonché, in uno dei giudizi, ATS Insubria, non costituita), aventi ad oggetto la riforma di due sentenze del TAR Lombardia (sez. III, n. 1024/2023 e n. 1346/2023) relative all’applicazione dello "sconto" previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006 sul saldo dei corrispettivi per prestazioni sanitarie resa a pazienti “fuori regione” nell’anno 2020.

La controversia trae origine dalla disciplina regionale lombarda sull’applicazione retroattiva di limiti di spesa per le prestazioni di specialistica erogate da strutture private accreditate e rivolte a pazienti provenienti da altre regioni. Il contenzioso nasce a seguito di precedenti sentenze che avevano annullato la delibera lombarda, nella parte in cui prevedeva appunto tale applicazione retroattiva per il 2019, imponendo poi alla Regione e al Commissario ad acta di ridefinire i saldi per il 2019.

Successivamente, con ulteriori delibere, Regione Lombardia ha definito i budget strutturali anche per il 2020 e 2021, mantenendo tuttavia riserve (ossia, eventuali futuri correttivi) legate proprio all’esito di approfondimenti in corso circa l’applicabilità dello sconto ex lege 296/2006.

Nel corso degli anni 2020 e 2021, la Regione, senza fornire riscontri alle istanze della società Toma, ha applicato lo sconto anche alle prestazioni extraregionali per le annualità in discussione; ciò nonostante la successiva delibera n. 6387/2022 abbia escluso espressamente l’applicazione dello sconto alle prestazioni successive, ossia dal 2022. Di qui il contenzioso portato di nuovo dinanzi ai giudici amministrativi.

Le pronunce del TAR Lombardia oggetto dell’appello si erano limitate a dichiarare il ricorso irricevibile rispetto all’impugnazione della delibera regionale n. 4049/2020 e, per altra parte, a declinare la giurisdizione sugli atti di liquidazione dei saldi 2020, considerandoli come semplici atti di mera quantificazione. Ancora, avevano dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per la riquantificazione del budget 2020, ma senza entrare nel merito della legittimità dello sconto applicato per quell’annualità.

Il Consiglio di Stato, con sentenza ampiamente motivata, ha ritenuto fondate le doglianze della società ricorrente e ha ravvisato un errore in rito delle sentenze TAR, sia sulla pretesa irricevibilità dell’impugnazione, sia sulla ritenuta assenza di giurisdizione. In particolare, il Consiglio ha valorizzato il fatto che la delibera regionale 4049/2020, con le relative determinazioni commissariali, lasciava aperta la questione dell’eventuale applicazione dello sconto, rinviando a successivi approfondimenti, e dunque non risultava immediatamente lesiva alla data della sua emanazione. Si è altresì affermato che la natura dei provvedimenti di liquidazione contestati imponeva una valutazione giurisdizionale piena sulla legittimità dell’applicazione dello sconto ex lege 296/2006 nei confronti della società privata per le prestazioni rese nel 2020.

In applicazione dei più recenti principi processuali dell’Adunanza Plenaria (dec. n. 16/2024 e n. 10/2025), il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa al TAR Lombardia per l’esame di merito della controversia, restando congelata l’efficacia della procedura sottoposta a contestazione. E’ stata inoltre disposta la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della particolare novità delle questioni affrontate.