Graded ottiene la dichiarazione di improcedibilità nel contenzioso con Azienda Ospedaliera Federico II
Pubblicato il: 10/17/2025
Gli avvocati Alfonso Erra e Aristide Police hanno assistito Graded S.p.A. L’avvocato Arturo Testa ha rappresentato l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Gli avvocati Fabio Mariottino e Rita Napolitano hanno affiancato Consorzio Servizi Integrati, mentre l’avvocato Gianfranco D’Angelo ha assistito SIEME S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7902/2025 (RG 2275/2025), si è pronunciato sul ricorso presentato da Graded S.p.A. contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Università della Campania Luigi Vanvitelli”. Il contenzioso nasceva nell’ambito della procedura negoziata (CIG B515037720) per l’affidamento della gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle due aziende ospedaliere, aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La vicenda trae origine dall’indizione da parte della Federico II della cosiddetta “gara-ponte”, conseguente all’annullamento degli atti della gara regionale precedentemente bandita da So.re.sa per analogo oggetto. Graded aveva contestato in primo grado la decisione dell’azienda ospedaliera di non invitarla a partecipare alla procedura negoziata, contestando l'incompletezza della platea degli operatori economici destinatari degli inviti.
In primo grado, il TAR Campania (sentenza n. 1025/2025) aveva respinto il ricorso di Graded, confermando la legittimità della delibera del Direttore Generale della Federico II n. 1790/2024 e dei successivi provvedimenti di gara. In seguito, nelle more dell’appello, la Federico II emanava la delibera n. 715/2025, con la quale ammetteva anche Graded alla procedura, e quest’ultima presentava regolare offerta. Conseguentemente, con ordinanza n. 5783/2025 era stata revocata la precedente sospensiva dell’efficacia della sentenza di primo grado, poiché la posizione di Graded risultava ormai tutelata.
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla constatazione che, per effetto dell’inclusione di Graded nella procedura e della presentazione dell’offerta, è venuto meno l’interesse originariamente fatto valere dall’azienda ricorrente: non sussistendo più effetti lesivi derivanti dagli atti impugnati, il contenzioso risultava privo di oggetto. Tale statuizione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo. Inoltre, il Collegio ha rilevato come anche gli interventi ad adiuvandum da parte di Consorzio Servizi Integrati e SIEME S.r.l. non potessero più incidere sull’esito del giudizio, essendo le rispettive impugnazioni della delibera n. 715 già state respinte dal TAR e non impugnate ulteriormente.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado, riformando la sentenza originaria. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, riconoscendo che la soluzione alla lite è derivata da un atto amministrativo che ha soddisfatto la pretesa originaria di Graded. La sentenza chiude definitivamente il capitolo giudiziale censendo l’operato della stazione appaltante ed eliminando ogni residua controversia tra le parti.

