Regione Campania confermata nel taglio ai ricoveri sanitari
Pubblicato il: 10/17/2025
L’avvocato Salvatore Di Pardo ha rappresentato I.C.M. Istituto Clinico Mediterraneo S.p.a. Gli avvocati Rosanna Panariello e Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina hanno assistito la Regione Campania.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7915/2025 (ricorso n. 8489/2023), ha deciso il contenzioso che vedeva contrapposti I.C.M. Istituto Clinico Mediterraneo S.p.a. e la Regione Campania. L’oggetto della disputa era la legittimità del decreto commissariale n. 58 del 30 settembre 2010, con cui la Regione aveva ridefinito le soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza per i ricoveri ospedalieri, riducendo la possibilità di accesso al regime di degenza ordinaria a favore di soluzioni meno intensive (day hospital e ambulatorio). Il provvedimento fu successivamente revocato con effetto ex nunc dal D.C.A. n. 17 del 2014.
La vicenda trae origine dalla scelta regionale, inserita in un più ampio percorso di razionalizzazione della spesa sanitaria e ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza, di spostare una parte delle prestazioni dal regime di ricovero ordinario o diurno a regimi meno onerosi e ritenuti più appropriati. Tale scelta si fondava su una serie di atti normativi e amministrativi precedenti e successivi all’adozione del D.C.A. n. 58/2010, inserendosi nelle politiche nazionali sul contenimento della spesa e sull’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie pubbliche, in particolare con l’adozione delle soglie per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza e il rilancio di modalità assistenziali quali il day service e il regime ambulatoriale.
Nel corso degli anni, il ricorso contro il decreto commissariale è stato oggetto di alterne vicende processuali: inizialmente il TAR Campania aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la revoca del provvedimento; il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenza n. 5087/2022, aveva affermato la persistenza di un interesse risarcitorio e rimesso il giudizio al TAR, che nel merito aveva poi respinto l’impugnazione di ICM, sottolineando la discrezionalità amministrativa in tema di organizzazione sanitaria e il mancato riscontro di manifesta illogicità nelle tariffe o nelle soglie predisposte.
In appello, ICM ha concentrato la sua contestazione su vari profili tra cui la pretesa mancanza di linee guida operative, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva del D.C.A. n. 58/2010 e la presunta irragionevolezza delle nuove tariffe applicate dopo l’adozione del provvedimento. Il Consiglio di Stato ha esaminato la corposa normativa a monte e l’evoluzione amministrativa posteriore, rilevando che il principio di appropriatezza delle prestazioni costituisce da tempo pilastro della legislazione sanitaria nazionale e che la Regione Campania si era inserita coerentemente in questa traiettoria. L’organo giudicante ha escluso che il D.C.A. n. 58/2010 sia stato carente o illogico dal punto di vista procedimentale o sostanziale, sottolineando tra l’altro la mancanza di una effettiva efficacia retroattiva del provvedimento, e la presenza di misure transitorie per l’accreditamento delle strutture private.
L’elemento giuridico dirimente individuato dal Consiglio di Stato riguarda la discrezionalità amministrativa nel definire criteri e soglie di appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie pubbliche, a maggior ragione in contesti di piani di rientro e di esigenze di contenimento della spesa, cui sono soggette tutte le Regioni in dissesto finanziario. Le censure di ICM sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la motivazione dell’amministrazione e dei giudici di prime cure.
La decisione del Consiglio di Stato è stata, pertanto, di rigetto integrale dell’appello proposto da ICM, con compensazione delle spese di lite tra le parti. La pronuncia conferma la legittimità delle scelte programmatiche della Regione Campania e ne rafforza il ruolo nell’attuazione delle direttive nazionali in materia di appropriatezza sanitaria e razionalizzazione della spesa pubblica, senza determinare obblighi risarcitori o restitutori nei confronti delle strutture ricorrenti.

