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Consip ottiene ragione sulla revisione prezzi nei contratti energia


Pubblicato il: 10/20/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni hanno rappresentato Siram s.p.a.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) si è pronunciato su un’importante controversia in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi energetici, avente ad oggetto l’appello n. 456/2024 proposto da Consip s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12809/2023 resa nel giudizio promosso da Siram s.p.a. La vicenda riguarda una procedura di gara bandita da Consip nel 2012 per il servizio integrato energia (SIE 3), categoria dei contratti EPC, per la quale Siram si era aggiudicata il lotto relativo a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

Il contenzioso nasce a seguito dell’applicazione, da parte di Consip, della clausola revisionale prevista nel capitolato tecnico della convenzione, soluzione contestata da Siram in quanto, a suo dire, penalizzante per la presenza nel calcolo dell’indice revisionale “Ir” di una riduzione correlata all’abbattimento dell’IVA deliberato dal legislatore in fase emergenziale. Siram sosteneva che, trattandosi di imposta neutra per l’operatore, la riduzione non dovesse incidere sulla revisione del canone contrattuale. Analoga contestazione era stata svolta anche per revisioni successive relative alle fluttuazioni nei costi energetici tra 2021 e 2022, lamentando la considerazione di misure di abbattimento fiscale e oneri di sistema stabiliti da provvedimenti normativi e regolatori assunti per calmierare i prezzi del gas.

Il TAR Lazio, in primo grado, aveva accolto il ricorso di Siram, ritenendo che la clausola di revisione adottata da Consip e la conseguente determinazione dei prezzi non rispettassero le finalità di riequilibrio contrattuale imposte dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il Tribunale aveva quindi annullato i provvedimenti di revisione prezzi impugnati e ordinato a Consip di rideterminare il compenso revisionale.

La decisione del Consiglio di Stato ribalta l’esito di primo grado. Il Collegio ha riaffermato il principio secondo cui l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 impone l’inserimento della clausola di revisione nei contratti pubblici, ma non ne definisce in dettaglio il contenuto, lasciando spazio all’autonomia contrattuale delle parti. Secondo i giudici, la clausola revisionale applicata da Consip, fondata su parametri oggettivi pubblicati da ARERA e su una formula matematicamente prefissata, rispetta i requisiti normativi e non può essere reinterpretata per introdurre valutazioni ulteriori sull’idoneità dell’indice adottato, né per innescare una sostanziale rinegoziazione delle condizioni contrattuali in assenza di dimostrate situazioni di imprevedibile ed intollerabile alterazione dell’equilibrio originario.

In virtù di tali principi, il Consiglio di Stato accoglie l’appello di Consip e, per l’effetto, respinge il ricorso di Siram s.p.a., integrato dai motivi aggiunti, con conseguente conferma della conformità della clausola revisionale alla normativa di settore. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della complessità delle questioni trattate.