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Consip ottiene la riforma sulla revisione prezzi in appalto energia


Pubblicato il: 10/20/2025

Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno rappresentato CPL Concordia Soc. Coop. L’avvocato Rita Caldarozzi ha assistito Roma Capitale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7929/2025 pubblicata il 10 ottobre 2025 (ricorso n. 483/2024), ha definito la controversia tra Consip S.p.A., CPL Concordia Soc. Coop. e Roma Capitale, relativa all’applicazione della clausola di revisione prezzi nell’ambito della convenzione Consip per il Servizio Integrato Energia (SIE 3) per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 7.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da CPL Concordia Soc. Coop. contro i provvedimenti con cui Consip ha periodicamente determinato, per vari trimestri dal IV 2021 al III 2022, l’indice revisionale del corrispettivo previsto dalla convenzione del 19 ottobre 2017. CPL contestava il calcolo della revisione prezzi operato da Consip secondo la formula dell’articolo 12.7.2 del Capitolato Tecnico, sostenendo che l’applicazione meccanica della minore aliquota IVA e di riduzioni tariffarie decise dal legislatore non avrebbe tenuto conto della straordinaria impennata del prezzo del gas nel periodo di riferimento, compromettendo così l’equilibrio economico originario della convenzione.

In primo grado il TAR Lazio, con sentenza n. 12901/2023, aveva accolto il ricorso di CPL per violazione dell’articolo 115 del d.lgs. 163/2006 e per difetto di istruttoria, annullando gli atti revisioni dei corrispettivi operati da Consip e delle relative tariffe, ritenendo che la stazione appaltante avesse omesso di verificare l’effettiva incidenza dello straordinario aumento dei prezzi sull’equilibrio contrattuale. La domanda di CPL per l’accertamento del diritto alla revisione nella misura richiesta era stata invece dichiarata inammissibile.

Consip ha proposto appello insistendo sulla correttezza della propria interpretazione e applicazione della clausola revisionale, richiamando precedenti decisioni del Consiglio di Stato (sentenze n. 1013 e 1014/2025) su analoghe clausole, sottolineando la legittimità di un criterio revisionale oggettivo e predeterminato nei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato, richiamando la recente giurisprudenza, ha chiarito che l’articolo 115 del d.lgs. 163/2006 impone solo l’inserimento di una clausola di revisione prezzi e il relativo procedimento amministrativo basato su dati ufficiali, senza predeterminare i dettagli contenutistici della clausola stessa, rimessi all’autonomia negoziale delle parti. Pertanto, laddove il contratto preveda, come nella specie, una clausola revisionale con formula matematica fondata sulle rilevazioni di ARERA, essa soddisfa i requisiti normativi e non può essere reinterpretata per introdurre una revisione ad hoc in presenza di andamenti di mercato eccezionali, salvo prova concreta di squilibrio che non è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.

La decisione accoglie l’appello di Consip, respinge il ricorso di CPL Concordia Soc. Coop. e riforma la sentenza di primo grado, confermando la piena validità e legittimità della clausola revisionale applicata da Consip. Le conseguenze sono la reiezione delle pretese economiche di CPL per l’adeguamento dei corrispettivi e il riconoscimento della legittimità dei parametri adottati da Consip per la revisione prezzi. Le spese dei due gradi di giudizio sono compensate tra le parti.