Ecofer Ambiente ottiene l'improcedibilità del ricorso contro le delibere sulle discariche Lazio
Pubblicato il: 10/20/2025
Gli avvocati Sandro Amorosino e Bice Annalisa Pasqualone hanno assistito Ecofer Ambiente s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso n. 8454 del 2023, promosso da Ecofer Ambiente s.r.l. contro la Regione Lazio. La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte della società titolare di una discarica a Falcognana (Roma), di due delibere della giunta regionale del Lazio: la n. 456 del 22 giugno 2022 e la n. 995 del 4 novembre 2022. Questi provvedimenti fissavano criteri e condizioni per la prestazione di garanzie finanziarie, richieste alle società di gestione discariche in occasione del rilascio delle autorizzazioni.
La società ricorrente aveva adito il TAR Lazio, contestando le delibere regionali che, a suo avviso, introducevano condizioni inique. La seconda delibera, la n. 995/2022, interveniva come modifica e integrazione della precedente, consolidando il quadro regolatorio oggetto di contestazione da parte di Ecofer Ambiente s.r.l..
Con sentenza n. 10040/2023 il TAR Lazio aveva in parte respinto il ricorso di Ecofer Ambiente s.r.l. e i motivi aggiunti. La società, ritenendo non soddisfacente la decisione di primo grado, aveva promosso appello dinanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, nelle more del giudizio di secondo grado, a seguito dell’accoglimento di un ricorso proposto da altra impresa del settore, il TAR Lazio aveva annullato entrambe le delibere oggetto dell’impugnativa.
L’elemento determinante per la risoluzione della controversia è quindi sopraggiunto extra-procedimento: l’annullamento delle delibere impugnate per effetto di altro contenzioso ha fatto venire meno l’interesse di Ecofer Ambiente alla prosecuzione dell’appello. Detta circostanza è stata formalmente dichiarata dalla società appellante, con domanda anche di compensazione delle spese, accolta dalla Regione Lazio.
Sulla base di tali presupposti, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c, del Codice del processo amministrativo. La decisione comporta la chiusura del giudizio, senza pronuncia di merito sul ricorso d’appello di Ecofer Ambiente, e la compensazione integrale delle spese tra le parti, in aderenza all’istanza congiunta.

