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Consip ottiene ragione sulla revisione prezzi nei contratti di energia contro Siram


Pubblicato il: 10/20/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni hanno assistito Siram S.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7944/2025 sul ricorso n. 8594/2023, ha definito il contenzioso promosso da Consip S.p.a. a socio unico contro Siram S.p.a., avente a oggetto la revisione dei prezzi del servizio Integrato Energia per le pubbliche amministrazioni, in particolare relativi ai contratti stipulati a seguito di gara indetta nel 2012. L’appello di Consip era volto a riformare la pronuncia del TAR Lombardia n. 1400/2023 che aveva accolto le doglianze di Siram.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da Siram dinanzi al TAR Lombardia, con cui la società contestava il calcolo effettuato da Consip per la revisione dei prezzi unitari della componente energetica “E” del IV trimestre 2021 e dei trimestri successivi. Siram lamentava, tra l’altro, la riduzione della quota relativa alle “imposte” in virtù dell’applicazione dell’art. 2, comma 1 del D.L. 130/2021 che aveva ridotto l’aliquota IVA, sostenendo che l’IVA dovesse essere esclusa dal calcolo dell’indice di revisione, trattandosi di imposta neutra per l’operatore economico. Ulteriori censure erano state avanzate in relazione all’applicazione della componente tariffaria UG2c prevista da ARERA, asserendo che penalizzava indebitamente la società in quanto destinata ai soli utenti a basso consumo.

Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso di Siram, assumendo che l’inclusione dell’IVA tra le imposte incidente sull’indice revisionale violasse i principi di buona fede e correttezza nell’interpretazione contrattuale, così come l’applicazione automatica della componente UG2c, ritenuta non pertinente ai contratti della ricorrente per l’elevato livello di consumo. Aveva quindi ordinato l’annullamento degli atti impugnati e la rideterminazione del compenso revisionale a favore di Siram.

Consip ha proposto appello, sostenendo che la clausola contrattuale sulla revisione dei prezzi era stata accettata da entrambe le parti e prevedeva chiaramente il riferimento ai prezzi unitari pubblicati da ARERA, comprensivi di tutte le imposte, IVA inclusa, secondo una formula matematica automatica. Sottolineava, inoltre, che la revisione non aveva lo scopo di tenere indenne il fornitore da ogni fluttuazione di mercato, ma di mantenere l’equilibrio del contratto entro i limiti dell’alea tipica dei contratti di durata.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le argomentazioni di Consip, stabilendo che la clausola revisionale va applicata secondo il criterio matematico pattuito e non può essere oggetto di integrazioni o modifiche interpretative fondate su criteri extra-testuali, salvo che venga dimostrato uno squilibrio imprevedibile e non contemplato nell’alea ordinaria del contratto. Ha altresì precisato che la componente UG2c e la riduzione dell’IVA, quali elementi oggettivi dei prezzi ARERA, dovevano essere inclusi nella formula revisionale, non essendo stata fornita prova di un’alterazione sostanziale del sinallagma contrattuale a svantaggio del fornitore.

Accogliendo l’appello di Consip, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado, respingendo il ricorso di Siram e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. La pronuncia conferma la validità e vincolatività delle clausole di revisione fiyataria automatica nei contratti pubblici, limitando l’intervento correttivo del giudice amministrativo ai soli casi in cui sia dimostrata una effettiva alterazione imprevedibile dell’equilibrio tra le prestazioni contrattuali.