Officine Sociali ottiene il subentro nella gestione del centro accoglienza di Udine
Pubblicato il: 10/20/2025
Gli avvocati Giuseppe Berretta e Giovanni Mania hanno rappresentato Officine Sociali Società Cooperativa Sociale. Gli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto hanno assistito Medihospes Cooperativa Sociale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7945/2025 (RG 3001/2025), ha accolto l’appello proposto da Officine Sociali Società Cooperativa Sociale contro l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della procedura per l’affidamento dei servizi di gestione amministrativa, assistenza e sanitaria alla persona e fornitura di beni presso il centro collettivo di accoglienza dell’ex Caserma Cavarzerani di Udine. Il lotto era stato originariamente assegnato a Medihospes Cooperativa Sociale a seguito della procedura indetta dalla Prefettura di Udine, avviata con bando del 22 aprile 2024 e conclusasi con provvedimento del 16 ottobre 2024.
La vicenda prende avvio dall’espletamento della gara pubblica per la gestione del centro di accoglienza di Udine, suddivisa in più lotti, tra cui il Lotto 1 di particolare interesse per la prestazione dei servizi amministrativi, assistenziali e sanitari. Medihospes risultava prima classificata, seguita da Officine Sociali. Quest’ultima aveva contestato gli esiti della procedura e, dopo il rigetto delle sue istanze da parte del TAR Friuli-Venezia Giulia (sent. n. 60/2025), aveva proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e il conseguente subentro nell’appalto.
Il TAR di primo grado aveva ritenuto infondate le censure di Officine Sociali, confermando la legittimità dell’aggiudicazione a Medihospes e condannando la ricorrente alle spese. Officine Sociali aveva quindi reiterato le proprie ragioni in appello, contestando sia la valutazione dell’offerta economica (per presunti vizi nella stima dei costi della manodopera da parte di Medihospes) sia la valutazione dell’offerta tecnica, in particolare per l’assegnazione del punteggio premiale relativo ai responsabili di settore e ai protocolli di collaborazione con l’azienda sanitaria territoriale.
La Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è soffermata sull’interpretazione del criterio premiale che attribuiva punteggio all’individuazione di responsabili di settore "effettivamente" destinati in via esclusiva ai compiti richiesti. La Corte ha ritenuto che Medihospes abbia ottenuto illegittimamente il massimo punteggio senza aver previsto personale aggiuntivo ad hoc, né aver indicato nella propria offerta economica i costi relativi ai responsabili, in contrasto con la disciplina del bando e con i principi di par condicio e tutela dell’affidamento.
Elemento centrale nella decisione è stato pertanto il mancato rispetto della clausola della lex specialis che richiedeva risorse di personale supplementari per accedere al punteggio maggiorato. La commissione di gara, invece, aveva premiato l’offerta di Medihospes pur in assenza di tale condizione, alterando l’esito della graduatoria. La conseguenza giuridica, secondo il Consiglio di Stato, è stata l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e il subentro di Officine Sociali nell’affidamento dei servizi, in quanto parte seconda classificata che avrebbe dovuto risultare aggiudicataria secondo i corretti punteggi.
Sul piano economico e giuridico, la sentenza comporta la sostituzione immediata del gestore del servizio e la correzione formale e sostanziale dell’esito di gara, oltre alla compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e alla rifusione del contributo unificato a favore dell’appellante.

