Consip si impone sulla revisione prezzi nei contratti energia
Pubblicato il: 10/21/2025
Gli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Pagliarulo e Bonanni hanno assistito Siram S.p.A. Gli avvocati Carnovale Scalzo, Leone e Restuccia hanno rappresentato il Comune di Lamezia Terme.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 7949 del 10 ottobre 2025 (RG n. 455/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra Consip S.p.A. e Siram S.p.A., oltre al Comune di Lamezia Terme. La controversia nasce nell’ambito dell’appalto per il servizio integrato energia (SIE 3), lotto 10, relativo alle Regioni Campania e Molise, aggiudicato nel 2018 a Siram, con successiva stipula di contratti con le amministrazioni aderenti, tra cui il Comune di Lamezia Terme. In particolare, il caso riguarda la legittimità della modalità di revisione dei corrispettivi applicata da Consip a fronte degli incrementi straordinari dei prezzi dell’energia verificatisi dal 2021.
Siram aveva lamentato che Consip, nel rideterminare i prezzi unitari del servizio energia per i trimestri tra il IV 2021 e il III 2022, avrebbe illegittimamente ridotto l’indice di revisione considerando anche gli effetti di misure fiscali (riduzione dell’aliquota IVA) decise dal legislatore per contenere il caro-energia sull’utenza finale. Secondo Siram tale riduzione non avrebbe dovuto incidere sui corrispettivi riconosciuti all’appaltatore, per non alterare l’equilibrio economico del contratto e in coerenza con la disciplina della revisione prezzi. Dal suo punto di vista, la lettura proposta da Consip (che seguiva alla lettera la formula contenuta nel capitolato e la rilevazione dei prezzi ARERA, comprensivi di tutte le imposte) produceva una indebita compressione del diritto alla revisione adeguata dei prezzi.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 12808/2023, aveva accolto il ricorso di Siram, disponendo l’annullamento degli atti con cui Consip aveva rideterminato i corrispettivi per la componente energetica, nelle revisioni contestate, per violazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e difetto di istruttoria. Aveva anche affermato che la clausola revisionale avrebbe richiesto, invece, una concreta attività istruttoria mirata a verificare ogni elemento influente sull’equilibrio economico del rapporto per non far ricadere sull’appaltatore gli effetti del mutato contesto.
Consip ha impugnato la sentenza deducendo, fra l’altro, l’insussistenza di un obbligo legale di revisione fondata sui costi effettivamente sostenuti e la legittimità della clausola revisionale (basata sulla formula ARERA) quale elemento negoziale, accettato dalle parti. Il Consiglio di Stato, richiamando i propri precedenti più recenti (sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025), ha dichiarato corretta l’interpretazione e l’applicazione della clausola revisionale da parte di Consip. Precisando che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 non impone una predeterminazione rigida del contenuto della revisione ma solo la presenza di una clausola e di un’istruttoria sui dati ufficiali, il Collegio ha ritenuto che, in assenza di prova rigorosa di un’alterazione intollerabile e imprevedibile della struttura economica del contratto, non fosse legittimo stravolgere l’accordo dalle parti sottoscritto.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello di Consip, respingendo in toto il ricorso introduttivo di Siram e affermando la correttezza dell’applicazione della clausola revisionale secondo il modello negoziale. Dal provvedimento conseguono il ripristino dell’efficacia degli atti Consip, la conferma della metodologia revisione prezzi applicata e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

