Consip ottiene la riforma della sentenza sui criteri di revisione prezzi nel multiservizio energetico
Pubblicato il: 10/21/2025
Gli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo hanno assistito Rekeep S.p.a.
Nella controversia decisa dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 7952/2025 (ricorso n. 541/2024), Consip S.p.a. ha impugnato l'annullamento, disposto dal TAR Lazio, degli atti di revisione prezzi adottati nell'ambito della gara "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia" (MIES 2), lotto 12, affidato in ATI tra Rekeep e MIECI. L'altro principale soggetto coinvolto, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, non si è costituita in giudizio.
La controversia trae origine dalla revisione, da parte di Consip, dei corrispettivi dovuti a Rekeep per il servizio di efficientamento energetico a seguito del forte incremento del prezzo del gas naturale nel 2022. Rekeep contestava il metodo revisionale adottato da Consip, che aveva globalmente attualizzato i prezzi unitari ARERA, comprensivi anche della riduzione degli "oneri di sistema" a beneficio dei piccoli consumatori, pur non riguardando questi ultimi le tipologie di utenze delle pubbliche amministrazioni sanitarie contraenti. Secondo Rekeep, la formula applicata non avrebbe considerato l'effettiva incidenza economica sulle proprie forniture; chiedeva così l’annullamento degli atti revisionale e il riconoscimento di diversi criteri di revisione dei corrispettivi.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 12806/2023, aveva dato ragione a Rekeep, ritenendo viziata la revisione prezzi sia per violazione dell'art. 115 d.lgs 163/2006 sia per difetto di istruttoria, accogliendo la domanda di annullamento e dichiarando inammissibile la domanda di attribuzione del diritto a diversa revisione.
Nel ricorso in appello, Consip ha sostenuto che la clausola revisionale fosse conforme alla normativa e alla volontà negoziale delle parti, essendo basata su parametri oggettivi ARERA e costituendo l'unico criterio pattuito. Inoltre, ha ritenuto che l'accettazione preventiva della clausola impedisse una contestazione ex post della congruità delle revisioni, e che il TAR avesse attribuito una lettura errata alle norme e al contratto, introducendo surrettiziamente una rinegoziazione contrattuale fuori dalle dinamiche negoziali e normative. Rekeep ha invece resistito riproponendo le proprie eccezioni e chiedendo, in subordine, la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.
Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l’appello di Consip, valorizzando i principi già espressi in precedenti sentenze analoghe (nn. 1013 e 1014/2025), secondo cui l’art. 115 d.lgs. 163/2006 impone solo l’inserimento della clausola revisionale e non ne predetermina contenuto o modalità applicative, affidando l’istruttoria ai dati ufficiali (ARERA, ISTAT). La clausola revisionale contestata ha rispettato tali parametri, individuando chiaramente la formula revisionale e prevedendo strumenti di dialettica con i fornitori. Il Collegio ha ritenuto che né la clausola né la sua applicazione potessero essere reinterpretati in bonam partem dal giudice amministrativo, né che vi fosse prova di un’effettiva e intollerabile alterazione dell’equilibrio economico-contrattuale tale da giustificare una riforma.
La sentenza del Consiglio di Stato, riformando quella di primo grado, ha dunque respinto per intero il ricorso di Rekeep. Ciò comporta il definitivo riconoscimento a Consip della correttezza delle revisioni prezzo eseguite secondo il criterio contrattuale, escludendo rinegoziazioni ulteriori e qualunque tutela differente per l’appaltatore. Le spese di giudizio di entrambi i gradi restano compensate per la complessità delle questioni affrontate.

