GSE ottiene conferma sul recupero incentivi idroelettrici in eccedenza
Pubblicato il: 10/21/2025
L’avvocato Giovanni Battista Conte ha assistito Idroelettrica Quinson s.r.l. Gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7953/2025 (ricorso n. 8506/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Idroelettrica Quinson s.r.l. contro Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., relativa alla restituzione degli incentivi erogati per l’energia prodotta da un impianto idroelettrico in Valle d’Aosta e imputata a fonti d’acqua prelevate oltre i limiti consentiti dalla concessione. La decisione interviene sul giudizio di primo grado deciso dal TAR Lazio (sentenza n. 16083/2024).
La vicenda prende le mosse dalla richiesta, nel 2008, di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili da parte di Idroelettrica Quinson s.r.l., rilascio da parte del GSE dell’istanza e successivo controllo, nel 2015, dell’attività dell’impianto. Il GSE ha accertato il superamento del limite di potenza nominale e portata media derivabile tra il 2008 e il 2010, intimando il recupero degli incentivi per l’energia prodotta oltre tali limiti. La società aveva impugnato il provvedimento anche dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e, dopo una pronuncia di giurisdizione delle Sezioni Unite, la causa è proseguita davanti al TAR Lazio. Nel frattempo il GSE ha accolto un’istanza di riesame parziale, rideterminando l’importo da restituire.
Il TAR Lazio aveva dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo che l’interesse fosse venuto meno a fronte della mancata impugnazione degli atti con cui il GSE aveva rideterminato la somma dovuta. Inoltre, il TAR, nel merito, aveva confermato che il superamento del limite di portata media annua incideva sulla spettanza degli incentivi.
La questione centrale si è focalizzata sulla natura degli atti del GSE adottati nel 2019: il Consiglio di Stato ha chiarito che tali atti sono meramente consequenziali rispetto al provvedimento originario di recupero degli incentivi, e non costituiscono una fonte autonoma di regolazione del rapporto amministrativo. Di conseguenza, ha riconosciuto che la società conserva interesse all’annullamento del provvedimento iniziale, accogliendo l’appello su questo punto.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha però ribadito il principio secondo cui il superamento del valore medio annuo di portata comporta la perdita del diritto agli incentivi, indipendentemente da eventuali sanatorie o imposizioni di canoni aggiuntivi da parte della Regione Valle d’Aosta. La quantificazione dei benefici deve infatti ancorarsi ai parametri preventivati al momento della concessione degli incentivi, non rilevando eventuali successivi rapporti concessori tra l’impresa e la Regione.
La sentenza si conclude con la dichiarazione di procedibilità del ricorso di primo grado, ma con il rigetto nel merito delle doglianze della società, confermando il potere del GSE di recuperare gli incentivi erogati per la parte di energia prodotta oltre i limiti autorizzati. Le spese di lite sono state compensate, dato il carattere innovativo della questione sollevata.

