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Hilti Italia ottiene il riconoscimento della giurisdizione amministrativa sulla revoca del gradimento M4


Pubblicato il: 10/21/2025

Gli avvocati Gianluca Gariboldi e Alessandro Zuccaro hanno assistito Hilti Italia S.p.A. L'avvocato Luca Franceschet ha rappresentato SPV Linea M4 S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7954 del 2025 (ricorso n. 3198/2025), si è pronunciato sul contenzioso promosso da Hilti Italia S.p.A. contro SPV Linea M4 S.p.A. e altri soggetti istituzionali, relativo alla revoca del gradimento quale subfornitore nella realizzazione della Linea Metropolitana 4 di Milano. Il ricorso ha avuto origine a seguito della decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di Hilti Italia per difetto di giurisdizione amministrativa.

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione, da parte di Hilti Italia, di numerosi contratti per la fornitura di materiale e utensili professionali a Metro Blu S.c.a.r.l., nell’ambito del progetto M4, con il preventivo gradimento da parte di M4 S.p.A. Successivamente, a causa di omissioni o ritardi nella comunicazione di variazioni nell’assetto societario di Hilti, e in applicazione del Protocollo di legalità firmato tra M4 S.p.A., il Comune di Milano e la Prefettura, la società si è vista comminare sanzioni pecuniarie e la revoca del gradimento. Inoltre, Hilti è stata esclusa dalla filiera delle imprese coinvolte nel progetto.

In primo grado, il TAR Lombardia aveva accolto l’eccezione della controparte, ritenendo che la natura delle controversie fosse di carattere contrattuale e quindi devoluta al giudice ordinario, in quanto incentrata sull’esecuzione di obblighi derivanti dal Protocollo di legalità recepito nei rapporti contrattuali tra le parti. Secondo il TAR, infatti, la mancata trasmissione di informazioni sopra segnalate costituiva inadempimento contrattuale con la conseguenza che tutte le correlate sanzioni, inclusa la revoca del gradimento, erano di competenza del giudice ordinario. Hilti Italia ha contestato questa ricostruzione, evidenziando come non fosse stato stipulato alcun accordo quadro con l’appaltatore principale e che, nei contratti sottoscritti, il potere di gradimento di M4 non è di natura negoziale, ma riflesso di una funzione pubblica.

La decisione del Consiglio di Stato si è incentrata sull’esatta qualificazione della natura del potere di gradimento e del suo esercizio, anche alla luce del contenuto del Protocollo di legalità applicato nella vicenda. Il Collegio ha riconosciuto che la revoca del gradimento non rientra nella sfera dell’autotutela privata, ma assume carattere pubblicistico, trattandosi di espressione del potere di controllo del concessionario (o dell’amministrazione) sui requisiti soggettivi degli operatori economici coinvolti nei lavori pubblici. Tale potere è funzionale alla tutela dell’interesse pubblico e si riflette su situazioni di interesse legittimo in capo agli operatori, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.

Accogliendo l’appello di Hilti Italia, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla revoca del gradimento e all’esclusione dell’impresa dalla filiera. La sentenza impugnata di primo grado è stata annullata e la causa rimessa al giudice amministrativo di prime cure per l’esame nel merito. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La pronuncia stabilisce dunque che, in casi analoghi, la revoca del gradimento derivante da obblighi di legalità all’interno delle procedure di contratti pubblici rientra nella competenza esclusiva della giustizia amministrativa.