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La Mediterranea confermata aggiudicataria della refezione scolastica a Cassino


Pubblicato il: 10/21/2025

L’avvocato Alberto Pellegrino ha assistito La Mediterranea Soc Coop. L’avvocato Mariacristina Iadecola ha rappresentato la Provincia di Frosinone. L’avvocato Lio Sambucci ha rappresentato il Comune di Cassino. L’avvocato Enrico Di Ienno ha rappresentato CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7984/2025 adottata nell’ambito del ricorso n. 4324/2025, ha deciso in merito alla controversia insorta a seguito dell’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica comunale del Comune di Cassino (CIG B18EE813E9), per il quinquennio 2024/2025-2028/2029, dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, gestore uscente, aveva proposto appello avverso la sentenza n. 153/2025 del TAR Lazio - Sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione disposta in favore di La Mediterranea Soc Coop. Le controparti erano la Provincia di Frosinone, il Comune di Cassino e La Mediterranea Soc Coop.

La vicenda nasce dalla procedura di gara aperta indetta dal Comune di Cassino tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone. Tre operatori—La Mediterranea, CNS e Klas Service s.r.l.—hanno partecipato alla selezione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70/30). La Mediterranea ha prevalso ottenendo il massimo punteggio tecnico e un ribasso del 7,63%. CNS, secondo graduato, ha contestato l’aggiudicazione per presunte violazioni legate: (i) alla mancata dimostrazione tempestiva della disponibilità di un centro cottura entro i 15 km richiesti dal disciplinare e (ii) all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il TAR aveva già respinto il ricorso affermando che la disponibilità del centro di cottura costituiva solo un requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara, e che la verifica dell’anomalia, ai sensi del disciplinare, poteva essere omessa data la modestissima differenza tra le offerte e la congruità dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicatario.

In appello, CNS ha insistito sulle medesime doglianze. Sulla prima, ha sostenuto la necessità che la disponibilità del centro di cottura fosse comprovata fin dalla fase di offerta e in seguito durante la fase esecutiva, sottolineando il ricorso temporaneo a un centro distante oltre 15 km dagli edifici scolastici comunali. Sulla seconda, ha lamentato la mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta, ritenuta obbligatoria alla luce dei punteggi conseguiti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente la natura meramente esecutiva del requisito relativo al centro di cottura, il quale—secondo le previsioni della lex specialis e la giurisprudenza consolidata—deve essere disponibile prima dell’esecuzione del contratto ma non costituiva condizione di partecipazione né di esclusione. Inoltre, la documentazione in atti ha dimostrato che La Mediterranea aveva reso disponibile nei tempi la struttura identificata, rendendo irrilevante l’utilizzo temporaneo di altro centro. Quanto alla verifica di anomalia, il Collegio ha confermato che il disciplinare consentiva l’omissione della verifica in presenza di una sostanziale parità delle offerte e di costi di manodopera coerenti con i valori stimati.

La sentenza respinge dunque l’appello di CNS in ogni sua parte, disponendo la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti resistenti, nella misura di 3.000 euro per ciascuna, oltre accessori di legge. La decisione conferma la regolarità dell’operato dell’amministrazione e la legittimità dell’aggiudicazione a favore de La Mediterranea Soc Coop.