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Appalti pubblici ed oscuramento delle offerte tecniche: confermata la legittimità dell’operato dell’Unione Montana dei Monti Azzurri


Pubblicato il: 10/14/2025

L’avvocato Andrea Filippini ha rappresentato l’Unione Montana dei Monti Azzurri. Gli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza ed Enrico Bocchino hanno assistito I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, con la sentenza n. 748/2025 (reg. n. 452/2025), ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da ICA – Imposte Comunali Affini S.p.A. contro l’Unione Montana dei Monti Azzurri, confermando la legittimità dell’oscuramento parziale dell’offerta tecnica presentata da Sorit S.p.A., aggiudicataria della concessione per la riscossione coattiva dei tributi locali del Comune di Civitanova Marche.

La vicenda ha origine nella procedura di gara indetta nel 2024 dall’Unione Montana, quale centrale unica di committenza per conto di Civita.s S.r.l. Unipersonale, società in-house del Comune, per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva. Alla gara hanno partecipato due concorrenti: ICA S.p.A. e Sorit S.p.A., risultata vincitrice con un’offerta che prevedeva un aggio pari a zero.

A seguito dell’aggiudicazione, comunicata il 28 maggio 2025, l’Unione Montana ha proceduto alla pubblicazione degli atti sulla piattaforma “Appalti&Contratti”, oscurando alcune sezioni dell’offerta tecnica di Sorit per la presenza di segreti tecnici e commerciali, come previsto dall’art. 36, comma 3, del d.lgs. 36/2023.

ICA ha notificato il ricorso il 27 giugno 2025, contestando la legittimità dell’oscuramento e chiedendo l’accesso integrale all’offerta tecnica, ritenendo che la trasparenza fosse necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa e verificare la correttezza dell’operato della commissione di gara. In un secondo momento, la ricorrente ha riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti della verifica di anomalia, a seguito dell’adempimento spontaneo dell’amministrazione, mantenendo fermo l’interesse per l’accesso all’offerta tecnica.

Il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che introduce un rito accelerato per l’accesso agli atti di gara. Il Collegio ha privilegiato un’interpretazione letterale della norma, valorizzando l’intentio legis di garantire celerità e certezza nella fase di accesso, anche in presenza di oscuramenti o mancata pubblicazione integrale.

Di conseguenza, la domanda è stata dichiarata irricevibile per tardività in relazione all’offerta tecnica e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti della verifica di anomalia. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.

La sentenza ribadisce la centralità dei termini accelerati introdotti dal d.lgs. 36/2023 e l’impossibilità di estendere i tempi processuali in contrasto con la ratio della riforma.

L’Unione Montana dei Monti Azzurri è stata assistita in giudizio dal prof. avv. Andrea Filippini, fondatore dell’omonimo Studio Legale, la cui impostazione difensiva è stata integralmente accolta dal TAR.