Il Comune di Genova ottiene la conferma in Cassazione sulla controversia IMU con Coop Liguria
Pubblicato il: 10/15/2025
Gli avvocati Livia Salvini, Davide De Girolamo e Chiara Todini hanno rappresentato Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo; l’avvocato Luca De Paoli ha assistito il Comune di Genova.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26671/2025 pubblicata il 3 ottobre 2025, ha rigettato il ricorso presentato da Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo contro il Comune di Genova, confermando la legittimità della pretesa relativa al pagamento dell’IMU per l’anno 2015 su un’area urbana sita in Via Bressanone, Genova Sestri. Il contenzioso trae origine dal ricorso n. 22210/2024 R.G. e coinvolge un’area che Coop Liguria aveva classificato urbanisticamente e accatastato, su cui il Comune aveva emesso avviso di accertamento fiscale.
La vicenda ha riguardato il trattamento fiscale di un’area precedentemente censita al Catasto terreni e, a partire da agosto 2014, suddivisa e iscritta in parte come area urbana (categoria F/1 priva di rendita catastale) e in parte come immobile in C/2. Coop Liguria aveva pagato l’IMU anche sulla porzione F/1 per tutto il 2014, e successivamente aveva chiesto il rimborso dell’imposta su tale quota, sostenendo che, per la parte priva di rendita, non fosse dovuta. Per quanto riguarda l’imposta sull’anno 2015, il Comune aveva notificato alla Coop un avviso di accertamento per un pagamento IMU ritenuto insufficiente, con la società che ha impugnato tale atto.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva accolto il ricorso di Coop Liguria, ritenendo infondata la pretesa impositiva comunale sulla parte in categoria F/1. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 177/2024, aveva accolto l’appello del Comune di Genova, affermando che l’agevolazione IMU per le aree F/1 fosse subordinata al fatto che queste non risultino edificabili secondo gli strumenti urbanistici.
La decisione della Cassazione ha consolidato il principio secondo cui non è sufficiente la classificazione catastale F/1 (area urbana priva di rendita) per escludere l’assoggettamento a IMU: è la potenzialità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici comunali a determinare l’imponibilità. La Corte ha chiarito che, ove l’area mantenga caratteristiche edificabili, la base imponibile si determina secondo il valore venale in comune commercio, come previsto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992.
Con il rigetto del ricorso di Coop Liguria, la Cassazione ha sancito la correttezza dell’operato del Comune di Genova sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Coop Liguria è stata condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.000 euro per compensi, oltre accessori di legge, e si è vista applicare anche il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, con effetti economici e giuridici sfavorevoli alla ricorrente.

