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AQA Capital ottiene l’estinzione della controversia IMU con il Comune di Campobasso


Pubblicato il: 10/16/2025

L’avvocato Gianluca Ferri ha assistito AQA Capital Ltd quale società di gestione del fondo "AM Sviluppi Immobiliari". L’avvocato Michele Sansone ha rappresentato il Comune di Campobasso.

La sentenza n. 26674/2025 della Corte di Cassazione (Sezioni Civili Unite) ha posto fine a una complessa vicenda tra il Comune di Campobasso e AQA Capital Ltd, quale società di gestione del fondo "AM Sviluppi Immobiliari". Il contenzioso, iscritto al n. 21809/2021 R.G., verteva su due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2014 e sul diniego di rimborso dell’IMU per il secondo semestre 2013.

La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento IMU notificati alla società di gestione immobiliare, a cui si contestava il pagamento dell’IMU sugli immobili invenduti ritenendo che l’esenzione prevista per i "beni merce" delle imprese costruttrici non fosse applicabile alle società di gestione del risparmio. La società, invece, sosteneva che la natura di impresa costruttrice dovesse estendersi anche alle SGR che gestiscono fondi immobiliari, rivendicando il diritto all’esenzione.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione alla società, riconoscendo anche alle SGR la qualifica di impresa costruttrice ai fini dell’esenzione IMU sugli immobili invenduti. In seguito, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n. 285/2021, aveva confermato l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento e rigettato la domanda di rimborso IMU per il secondo semestre 2013, poiché non risultava versato.

Il Comune di Campobasso aveva quindi presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione della normativa sull’esenzione IMU, sostenendo che la previsione si applicasse solo alle imprese edili vere e proprie e non alle società di gestione del risparmio. La società resistente aveva eccepito l’inammissibilità e contestato la fondatezza delle doglianze.

Elemento determinante della risoluzione è stato l’intervenuto accordo transattivo tra le parti, raggiunto l’11 settembre 2025, che ha previsto la definizione consensuale di tutti i giudizi pendenti e la compensazione integrale delle spese di lite. Tale accordo, confermato dalle difese e documentato agli atti, ha determinato la rinuncia al ricorso e l’accettazione della controparte.

La Corte di Cassazione, preso atto dell’accordo e della doppia rinuncia, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ordinando l’integrale compensazione delle spese e stabilendo che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato. La pronuncia ha quindi chiuso definitivamente il contenzioso senza risolvere nel merito la delicata questione interpretativa sull’applicazione dell’esenzione IMU ai fondi immobiliari gestiti da SGR.