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Il Consiglio di Stato conferma la posizione di GSE sulla revoca degli incentivi per Sunrise Invest


Pubblicato il: 10/22/2025

L'avvocato Antonino Galletti ha assistito Sunrise Invest S.r.l.; gli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello proposto da Sunrise Invest S.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. avente ad oggetto la legittimità dell’annullamento, disposto dall’amministrazione, di un precedente provvedimento di accoglimento di richiesta per verifica e certificazione (RVC) di progetti di efficienza energetica. Il fascicolo è stato registrato con il numero 1562/2024 RG e la sentenza è la n. 7990/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025.

La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata da Sunrise Invest S.r.l. il 9 febbraio 2016, per la scheda 36E, conclusasi il 30 marzo 2016 con comunicazione di esito positivo da parte del GSE. Successivamente, il Gestore, con nota dell’8 ottobre 2018, ha annullato d’ufficio tale provvedimento, espletando un procedimento di riesame in autotutela e richiedendo alla società ulteriore documentazione. Sunrise Invest, ritenendo ultronea la documentazione richiesta e che vi fosse stato esercizio improprio del potere di autotutela oltre i termini di legge, ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Lazio, il quale ha respinto il ricorso.

Sul piano processuale, Sunrise Invest ha impugnato la decisione del TAR Lazio, che aveva negato la natura di autotutela al provvedimento del GSE, ritenendo che si trattasse, invece, dell’esercizio di un ordinario potere di controllo sugli incentivi; il TAR aveva inoltre escluso qualsiasi affidamento legittimo derivante dalla documentazione incompleta presentata dalla società.

Nell’esaminare l’appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi proposti da Sunrise Invest. La decisione si basa sulla qualificazione giuridica del provvedimento gravato: non si trattava di riesame in autotutela (e dunque soggetto al termine d’intervento ex art. 21-nonies della L. 241/1990), bensì di ordinario controllo ai sensi dell’art. 14 del D.M. 28 dicembre 2012, funzionale alla verifica tecnica e amministrativa dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi pubblici. Il Consiglio di Stato, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha poi legittimato la richiesta di ulteriore documentazione da parte del GSE, ritenendo che la normativa e le linee guida di settore abilitino l’amministrazione a tali richieste per accertare la sussistenza dei requisiti progettuali.

In forza delle considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’operato di GSE e la correttezza della precedente sentenza del TAR Lazio. Da ciò deriva che Sunrise Invest non avrà accesso ai benefici precedentemente riconosciuti sulla base del provvedimento annullato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e del tempo trascorso prima dell’attivazione del controllo amministrativo.