Battaglio Gestioni ottiene la riammissione agli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 10/22/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Battaglio Gestioni S.p.A. Gli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 7991/2025 depositata il 13 ottobre 2025 (R.G. n. 6695/2023), si è pronunciato sul contenzioso tra Battaglio Gestioni S.p.A. e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. La controversia verteva sulla decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico sito a Massafra (TA), concessi in virtù del Secondo Conto Energia. La società appellante sosteneva di aver assolto nei termini tutti gli oneri documentali previsti dalla normativa per accedere agli incentivi.
La vicenda trae origine dall’istanza di ammissione agli incentivi presentata da Battaglio Gestioni il 29 dicembre 2010, che aveva portato all’accoglimento della domanda da parte del GSE il 18 giugno 2011. Tuttavia, a seguito di una verifica avviata nel 2015, il GSE contestava la tardiva comunicazione di fine lavori, ritenendo non provato l’invio ai soggetti competenti entro il 31 dicembre 2010, circostanza necessaria per l’accesso agli incentivi. Conseguentemente, con provvedimento del 22 dicembre 2016, GSE disponeva la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti. La società impugnava dunque tali atti davanti al TAR Lazio, subendo il rigetto del ricorso.
Nel giudizio di primo grado, il TAR Lazio aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso, ritenendo che la società non avesse fornito adeguata prova della tempestività e della riconducibilità dell’invio delle comunicazioni di fine lavori ai soggetti prescritti dalla legge. Battaglio Gestioni ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando le motivazioni del TAR e riproponendo la piena legittimità e tempestività dei propri adempimenti.
Il fulcro della decisione del Consiglio di Stato ha riguardato l’interpretazione dell’art. 1 septies del d.l. 105/2010, convertito nella legge 129/2010, che riconosce il diritto agli incentivi ai soggetti che abbiano completato l’installazione dell’impianto e comunicato la fine lavori entro il 31 dicembre 2010. Per il Collegio, la prova della tempestività dell’invio della comunicazione di fine lavori, documentata tramite le ricevute di spedizione delle raccomandate del 30 dicembre 2010 indirizzate ad Enel Distribuzione e alle altre amministrazioni competenti, era elemento da considerarsi sufficiente ai fini dell’adempimento normativo. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato come la normativa e la consolidata giurisprudenza, anche costituzionale, valorizzino la data di spedizione rispetto a quella di ricezione e ritengano illegittimo addossare all’istante l’onere di prova ulteriore rispetto a quella documentale in proprio possesso.
La sentenza ha accolto l’appello di Battaglio Gestioni, riformando integralmente la pronuncia di primo grado. Di conseguenza, vengono annullati i provvedimenti con cui GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi e rigettato l’istanza di riesame. L’effetto immediato della sentenza è la riammissione della società al beneficio delle tariffe incentivanti originariamente riconosciute, facendo salva la compensazione delle spese di lite per ragioni di equità stante la peculiarità della controversia.

