AQ Energy ottiene conferma delle tariffe incentivanti in Consiglio di Stato
Pubblicato il: 10/22/2025
L'avvocato Giovanni Battista Conte ha rappresentato AQ Energy S.r.l. Gli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno assistito GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul contenzioso tra AQ Energy S.r.l. e GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., relativo al ricorso numero 1320 del 2024. La vicenda concerneva la legittimità della revoca dei benefici tariffari riconosciuti a un impianto fotovoltaico nel Comune di Acquaviva delle Fonti, oggetto di un procedimento amministrativo iniziato nel 2016 e culminato in diversi provvedimenti del GSE, impugnati dalla società davanti al TAR Lazio e successivamente in appello dal GSE stesso.
La controversia trae origine dall’annullamento, previo ricalcolo e recupero degli incentivi, disposto dal GSE nel 2020 nei confronti di AQ Energy, ritenendo che la società non avesse fornito adeguata prova del completamento dei lavori di installazione dell’impianto entro il termine previsto dalla normativa per accedere ai benefici della legge n. 129/2010. Già nel 2011, però, a seguito di specifica istruttoria e documentazione supplementare, il GSE aveva positivamente valutato l’idoneità della documentazione fotografica, riconoscendo la tariffa incentivante pari a 0,346 €/kWh.
In seguito al controllo avviato nel 2016 e ai successivi sviluppi amministrativi, AQ Energy aveva presentato ricorso al TAR Lazio per l’annullamento dei provvedimenti sopravvenuti del GSE, ottenendo in primo grado l’accoglimento delle sue ragioni, con dichiarazione di nullità degli atti di revoca e rideterminazione degli incentivi e condanna del GSE alle spese di lite. Il GSE aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato al fine di vedere riformata la decisione di primo grado.
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su significativi precedenti giurisprudenziali che distinguono tra la decadenza dai benefici (legata a false dichiarazioni, inadempienze o perdita sopravvenuta dei requisiti) e l’annullamento d’ufficio in autotutela, che può operare solo nel rispetto delle garanzie e del legittimo affidamento del privato formatosi a seguito di un procedimento amministrativo conclamato e definitivo. Nel caso concreto, il collegio ha riconosciuto che la società aveva maturato un legittimo affidamento in virtù della precedente istruttoria positiva chiusa nel 2011, in assenza di falsità o sopravvenute cause di decadenza.
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello di GSE, confermando la pronuncia di primo grado che aveva annullato i provvedimenti impugnati, riconoscendo in capo ad AQ Energy il diritto al mantenimento della tariffa incentivante e condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali per il grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

