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Il Consiglio di Stato conferma la vittoria del GSE sulla decadenza incentivi ad Arlena PV Park


Pubblicato il: 10/22/2025

Gli avvocati Luciano Martucci e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei servizi energetici G.S.E. s.p.a.; gli avvocati Lucia Bitto e Francesco Arecco hanno rappresentato Arlena PV Park s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7996 del 13 ottobre 2025 (RG n. 01871/2023), ha respinto l’appello della società Arlena PV Park s.r.l. riguardante la decadenza dagli incentivi per nove impianti fotovoltaici nel Comune di Arlena di Castro. Il ricorso era stato proposto contro la Società Gestore dei servizi energetici (GSE), la quale, con provvedimento del 20 maggio 2021, aveva disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti per presunto artato frazionamento degli impianti.

La vicenda prende origine dal subentro di Arlena PV Park (già Solterra PV Park) nella titolarità di nove impianti fotovoltaici e dalla sottoscrizione delle relative convenzioni nel 2008. Nel 2019 sono sopraggiunti i provvedimenti di decadenza scaturiti da un controllo iniziato nel 2016, in cui il GSE ha rilevato che la società aveva suddiviso un unico impianto in nove distinti per accedere più facilmente agli incentivi, beneficiando di una fattispecie non dovuta sotto un profilo dimensionale e amministrativo.

Dopo la reiezione dei primi ricorsi davanti al Tar Lazio (sentenza n. 16764/2022), Arlena PV Park ha appellato la decisione sostenendo diversi motivi, tra cui la presunta mancata valutazione da parte del GSE della possibilità di sostituire la decadenza con una semplice decurtazione degli incentivi secondo la normativa pro tempore vigente e la contestazione dell’elemento soggettivo (assenza di dolo o artifizio) nei propri comportamenti.

Nelle difese avanti al Consiglio di Stato, Arlena PV Park ha soprattutto rimarcato la mancata realizzazione di un vantaggio economico dall’operazione e l’affidamento ricavato dal lungo tempo trascorso senza rilievi da parte dell’amministrazione. Il GSE, di contro, ha sottolineato come la società abbia eluso l’obbligo di fideiussione e la necessità di partecipare a procedure concorsuali per impianti di maggiore potenza, oltre alle dichiarazioni non veritiere fornite in sede amministrativa.

Elemento centrale della decisione è stata la questione dell’autotutela e delle tempistiche per la revoca/decadenza dei provvedimenti di concessione degli incentivi (art. 21-nonies l. 241/1990 e art. 42 d.lgs. 28/2011). Il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento GSE entro i nuovi limiti temporali, ritenendo che la decadenza sia tempestiva e legittima, anche in assenza di un previo giudicato penale sulla falsità delle dichiarazioni. È stato ribadito come, in presenza di gravi irregolarità e violazioni di lealtà e buona fede nella richiesta di incentivi pubblici, non sussista alcun legittimo affidamento che possa prevalere sulle esigenze di tutela delle risorse pubbliche.

La sentenza sancisce che la pluralità di istanze e titoli edilizi presentati per impianti di fatto unificati costituisce un artato frazionamento, violando il divieto di abuso del diritto negli incentivi alle energie rinnovabili. Il GSE, avuto riguardo all’entità delle violazioni, ha correttamente escluso la possibilità di decurtazione anziché decadenza, motivando come le condotte rilevate non possano essere derubricate fra quelle di minore gravità.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello di Arlena PV Park, confermando la decadenza dagli incentivi e condannando la società al pagamento delle spese di lite quantificate in 8.000 euro, oltre accessori, a favore del GSE. La pronuncia si pone nella scia della linea giurisprudenziale che tutela la corretta allocazione delle risorse pubbliche e il rispetto dei presupposti normativi per l’attribuzione dei benefici economici nel settore delle energie rinnovabili.