GSE prevale contro T.S. Rinnovabili sugli incentivi al fotovoltaico
Pubblicato il: 10/22/2025
Gli avvocati Maurizio Mengassini e Sergio Massimiliano Sambri hanno assistito la società T.S. Rinnovabili s.r.l.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato la società Gestore dei servizi energetici G.S.E. s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul contenzioso tra la società T.S. Rinnovabili s.r.l. e il Gestore dei servizi energetici G.S.E. s.p.a., relativo alla rimodulazione delle tariffe incentivanti applicate a tre impianti fotovoltaici situati nel comune di Villalba (CL). Oggetto della causa, iscritta al numero di registro generale 2039 del 2024, era il provvedimento GSE/P20170046686 del 9 giugno 2017, con cui il GSE aveva ricondotto i tre impianti – inizialmente considerati separati – ad unico impianto ai fini del calcolo della tariffa incentivante.
I fatti risalgono al 2012, anno in cui T.S. Rinnovabili aveva richiesto e ottenuto, per ciascuno dei tre impianti oggetto della controversia, separate tariffe incentivanti secondo i criteri del d.m. 5 luglio 2012. Tuttavia, successivamente alle verifiche avviate ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, il GSE riscontrava che i tre impianti erano ubicati su particelle contigue, nella titolarità della medesima società e autorizzati con un unico provvedimento regionale. Ne derivava la decisione di considerare i tre impianti come un unico impianto di complessiva potenza 4,994 MW, con conseguente applicazione di una tariffa unica e corresponsione dei relativi conguagli.
La T.S. Rinnovabili presentava ricorso davanti al TAR Lazio, lamentando la carenza di base normativa per tale scelta e rivendicando l’autonomia funzionale dei tre impianti. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo sussistenti tutti gli elementi giuridici per configurare un artato frazionamento, ai sensi della giurisprudenza e delle disposizioni di settore. La società appellava la decisione eccependo ancora una volta la violazione dei principi costituzionali e settoriali, nonché l’inapplicabilità delle disposizioni richiamate dal TAR.
Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR, basando la decisione sull’esistenza nell’ordinamento del principio – di portata generale e immanente – del divieto di frazionamento artificioso degli impianti, volto a impedire sovraincentivazioni non motivate da esigenze tecnico-imprenditoriali. I giudici amministrativi hanno affermato che tale divieto non necessita di una specifica disposizione settoriale, essendo il portato del generale divieto di abuso del diritto e della finalità delle misure incentivanti. Ritenuti integrati, nel caso concreto, tutti i tipici indici di unicità dell’iniziativa (titolarità, sito, iter autorizzativo unico), la separazione meramente formale degli impianti non è stata considerata idonea a fondare distinti regimi incentivanti.
La sentenza n. 7997/2025 ha dunque respinto definitivamente l’appello di T.S. Rinnovabili, sancendo la correttezza della rimodulazione tariffaria operata da GSE. Dal provvedimento discende, per la società ricorrente, l’obbligo di accettare il regime tariffario unico applicato ai tre impianti nonché la condanna al pagamento delle spese legali, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

