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Iniziative Methab e Habitat ottengono conferma sulla legittimazione riguardo il centro Twenty di Bolzano


Pubblicato il: 10/23/2025

Gli avvocati Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea hanno assistito Podini S.p.a. e Twentyone S.r.l. L’avvocato Igor Janes ha rappresentato Iniziative Methab S.r.l. e Habitat S.p.A. Gli avvocati Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea hanno affiancato il Comune di Bolzano. Gli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Pignatta e Luca Graziani hanno affiancato la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 8027/2025 resa nel procedimento n. 3331/2023, ha deciso il contenzioso tra Podini S.p.a. (già Podini Holding S.p.a.) e Twentyone S.r.l. (già Twenty S.r.l.) da un lato, e Iniziative Methab S.r.l. e Habitat S.p.A. dall’altro, avente ad oggetto la legittimità dell’iter amministrativo che ha portato all’inserimento della "Zona produttiva D3" nel piano urbanistico di Bolzano per la realizzazione del centro commerciale "Twenty" e relativo rilascio del titolo edilizio. Tra le parti figurano anche il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano ed Enac.

La controversia ha origine dalla decisione della Giunta provinciale di Bolzano di individuare, tramite una commissione di esperti, il sito "Twenty" come più idoneo per l’insediamento di un centro commerciale di rilievo provinciale. Tale scelta è stata formalizzata attraverso una serie di delibere e successivamente recepita nel piano urbanistico comunale. Iniziative Methab S.r.l. e Habitat S.p.A., proprietarie di aree nella stessa zona e interessate a realizzare analoghe strutture di vendita, hanno impugnato tali provvedimenti deducendo vizi nella procedura comparativa e lamentando la mancata adozione di una selezione pubblica.

In giudizio, il T.R.G.A. aveva dichiarato improcedibili le domande di annullamento poiché gli atti impugnati risultavano già annullati in precedenti sentenze, ma aveva accertato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini dell’eventuale domanda risarcitoria ex art. 34, comma 3, c.p.a. Le società Podini e Twentyone hanno quindi proposto appello contro tali statuizioni, sostenendo la correttezza della procedura adottata e contestando la legittimazione delle società avversarie.

Il Consiglio di Stato ha confermato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo ormai definitiva tale statuizione, e ha esaminato esclusivamente il capo relativo all’illegittimità dei provvedimenti. I giudici hanno dato rilievo a numerosi profili giuridici: in particolare, hanno escluso che gli atti antecedenti alla delibera del 2013 fossero autonomamente lesivi, ritenendoli meri atti endoprocedimentali. Hanno inoltre riconosciuto la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere di Iniziative Methab e Habitat in qualità di proprietarie di aree che potevano beneficiare della realizzazione della struttura commerciale oggetto di causa.

Sul piano sostanziale, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la procedura adottata dalla Giunta provinciale non garantiva un adeguato confronto concorrenziale, essendo venuta meno una vera selezione pubblica delle aree e dei soggetti proponenti. Ha confermato che l’attribuzione di vantaggi economici tramite la scelta dell’area privata avrebbe richiesto trasparenza e regole competitive, poiché si era in presenza di una procedura capace di attribuire non solo una scelta urbanistica, ma anche un beneficio patrimoniale specifico.

La decisione finale ha rigettato l’appello di Podini e Twentyone, confermando l’accertamento di illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione. Dal punto di vista economico, le società appellanti sono state condannate, in solido, a rifondere a Iniziative Methab S.r.l. e Habitat S.p.A. le spese del secondo grado, liquidate in 6.000 euro ciascuna, mentre le spese tra le altre parti sono state compensate. La sentenza consolida l’indirizzo sulla necessità di procedure ad evidenza pubblica nei casi di attribuzione di vantaggi economici tramite strumenti urbanistici.