Il Consiglio di Stato conferma la vittoria del GSE sulle tariffe incentivanti contestate a Carind
Pubblicato il: 10/23/2025
L'avvocato Giovanni Battista Conte ha rappresentato Carind S.r.l.; gli avvocati Filippo Pacciani e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso il ricorso n. 4107/2023 promosso da Carind S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., avente ad oggetto la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3767/2023 che aveva respinto le ragioni della società in merito alla decadenza dalle tariffe incentivanti previste dal "terzo conto energia" a seguito del provvedimento GSE/P20150048940 dell'11 maggio 2015.
La controversia trae origine dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di Carind S.r.l. presso lo stabilimento di Arpino (FR). La società aveva richiesto l’accesso alle tariffe incentivanti dichiarando l’entrata in esercizio al 28 aprile 2011, ottenendo dal GSE il riconoscimento della tariffa più favorevole di euro 0,355/kWh, spettante agli impianti attivati entro il 30 aprile 2011. Tuttavia, all’esito di successivi controlli, il GSE ha revocato gli incentivi ritenendo che l’impianto fosse effettivamente entrato in esercizio solo il 6 maggio 2011, sulla base di dati della dogana, relazioni tecniche e produzione effettiva di energia, contestando inoltre la non veridicità delle dichiarazioni presentate in fase di richiesta dell’incentivo.
Avverso la decadenza dagli incentivi, Carind aveva presentato ricorso davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’impianto fosse completo già alla data dichiarata e che i successivi interventi di smontaggio avessero avuto carattere di ordinaria manutenzione. Nel corso del giudizio erano stati forniti documenti e perizie a supporto, ma il TAR aveva ritenuto non superate le contestazioni del GSE, confermando la decadenza dalle tariffe incentivanti. Tale decisione è stata quindi impugnata in appello.
Il Consiglio di Stato, ripercorrendo le tappe del procedimento, ha riscontrato che la documentazione agli atti non ha dimostrato che l’impianto fosse effettivamente operativo il 28 aprile 2011 nella sua interezza. In particolare, i giudici hanno evidenziato che, a quella data e anche nei giorni immediatamente successivi, risultava installato solo il 70% dei pannelli, e la produzione di energia ebbe inizio solo dal 6 maggio. Anche le dichiarazioni e fotografie prodotte da Carind sono risultate irrilevanti o successive ai lavori. Inoltre, la società non ha fornito alcun titolo autorizzativo relativo ai lavori di reiterato smontaggio dichiarati come manutenzione.
Dal punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha ribadito che la decadenza dagli incentivi per mancanza dei requisiti non integra esercizio di autotutela amministrativa, né ha carattere sanzionatorio, ma deriva da una valutazione di natura oggettiva sul presupposto fattuale. Non ricorrono neppure le condizioni per la rimodulazione dell’incentivo in applicazione delle modifiche normative sopravvenute (art. 1, comma 960, l. 205/2017 e art. 13-bis d.l. 101/2019), in quanto l’istanza richiesta non è stata presentata dall’interessata e le nuove disposizioni hanno valenza innovativa e non interpretativa.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Carind confermando integralmente la sentenza impugnata e la corretta applicazione della decadenza dall’incentivo. Carind S.r.l. è stata condannata anche al pagamento delle spese giudiziali per euro 4.000 oltre accessori di legge. La decisione sancisce la definitiva perdita degli incentivi contestati e attribuisce forza alla verifica rigorosa sulla corrispondenza tra dichiarazioni e realtà fattuale nella materia degli incentivi pubblici.

