Marinzen S.r.l. ottiene il via libera definitivo sullo studio di fattibilità per collegamento sciistico a Castelrotto
Pubblicato il: 10/23/2025
Gli avvocati Andrea Manzi e Alfred Mulser hanno rappresentato Marinzen S.r.l.; gli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Michele Purrello e Shida Galletti hanno rappresentato la Provincia Autonoma di Bolzano; l'avvocato Alex Telser ha rappresentato Alpenverein Südtirol e Federazione Protezionisti Sudtirolesi – Dachverband Für Natur Und Umweltschutz.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8032/2025 pubblicata il 14 ottobre 2025, ha deciso su una complessa vicenda amministrativa riguardante il collegamento sciistico tra Marinzen e l’Alpe di Siusi, in territorio di Castelrotto (ricorsi nn. 1456/2024, 5081/2024, 8488/2024).
Le parti coinvolte sono Marinzen S.r.l., la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Castelrotto, la Ripartizione Natura Paesaggio e Sviluppo del Territorio, Alpenverein Südtirol e la Federazione Protezionisti Sudtirolesi. La vicenda ha origine dal 2015, quando Marinzen S.r.l. propose uno studio di fattibilità per realizzare un collegamento sciistico tra Castelrotto e l’Alpe di Siusi.
Dopo pareri alterni e molteplici fasi istruttorie, la Giunta provinciale aveva approvato con prescrizioni, nel 2020, una variante ridotta del collegamento (solo impianto di risalita, senza pista).
Alcune associazioni ambientaliste e altri soggetti avevano impugnato tale delibera in sede amministrativa, contestando soprattutto l’assenza di una valutazione ambientale strategica (VAS) e la sussistenza di pareri tecnici contrari. Il TRGA di Bolzano, con le sentenze nn. 243/2023, 373/2023 e 97/2024, aveva in parte accolto le ragioni degli opponenti, annullando la delibera provinciale e rilevando la necessità di ulteriori adempimenti istruttori e di valutazioni ambientali.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sugli appelli di Marinzen S.r.l., ha ritenuto decisivo il principio già affermato dalla stessa Sezione nella precedente sentenza n. 7545/2023: la procedura speciale prevista dall’art. 9-bis del DPP n. 3/2012 per gli interventi integrativi nelle aree sciistiche costituisce disciplina esaustiva e non richiede una ulteriore valutazione ambientale strategica (VAS) ex l.p. 17/2017, spettando tale verifica solo in sede di progetto definitivo, con procedura di VIA.
La sentenza ribadisce che lo studio di fattibilità non è un progetto definitivo e la valutazione sinora svolta risulta congrua e sufficiente, essendo già state considerate, a livello preliminare, le problematiche ambientali e paesaggistiche rilevate dagli organi consultivi.
Nel dispositivo, il Collegio ha accolto l’appello di Marinzen S.r.l., annullando la sentenza di primo grado che aveva bloccato lo studio di fattibilità, e riaffermando la piena legittimità della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 764/2020. Come conseguenza, sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi collegati, essendo venuta meno la loro ragione d’essere. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
La decisione consente così alla società Marinzen di poter proseguire nel procedimento amministrativo volto all’approvazione definitiva dell’impianto, superando le principali contestazioni ambientali in questa fase preliminare.

